Libri: Capitolo 2 — L’editto per la formazione degli Stati di Toscana

Il progetto di costituzione toscana di Pietro Leopoldo

Mario Mancini
14 min readJan 26, 2020

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Il frontespizio dell’omonimo libro del 1808 di Franesco Maria Gianni.

La visione del Gianni

Pietro Leopoldo al suo ritorno a Firenze, dopo il breve soggiorno viennese, affidò al Gianni il compito di preparare una prima bozza di costituzione con l’intenzione di fornire la Toscana di un complesso di leggi che determinassero una forma di governo, stabilendo i diritti politici e civili delle popolazioni ed i poteri del capo dello stato e delle altre autorità.

Il Gianni rimise a Pietro Leopoldo un primo “disteso” accompagnato da alcune personali considerazioni sull’intenzione del Granduca di fornire di una legge fondamentale “il toscano disabituato ormai da più di due secoli a pensare allo stato, il quale conosce la Patria altro che come un recinto di mura entro cui nacque a caso… così guasto nel costume politico e nelle cose pubbliche”[1].

Sono parole molto dure ed aspre che manifestano lo scetticismo e il pessimismo del Gianni sulla bontà e realizzabilità di un tale disegno di ampliamento delle basi politiche e del consenso dello Stato. Il Gianni nella pluriennale discussione intrecciata con Pietro Leopoldo sul disegno di costituzione toscana mostrò di essere su una posizione molto meno radicale e più conservatrice del suo Sovrano.

In primo luogo per il Gianni il nuovo corpo rappresentativo della sovranità nazionale doveva essere un organo consultivo, uno strumento da affiancare al sovrano per conoscere “i bisogni dello stato nelle sue varie parti”. Il Potere legislativo spettava unicamente al sovrano: “la legislazione deve sempre dipartirsi dal trono”[2]. In secondo luogo la nomina dei rappresentanti doveva spettare al sovrano o al governo, oppure se dovevano tenersi elezioni le liste dei candidati dovevano essere predisposte da rappresentanti della autorità regia. In terzo luogo la deputazione nazionale doveva essere costituita solo da possidenti aventi rendita fondiaria di almeno mille scudi.

L’intenzione di Pietro Leopoldo era quella di dare vita ad una assemblea elettiva di possidenti che partecipasse co-responsabilmente con il Sovrano all’esercito del potere legislativo.

Il progetto del Gianni

Nel Settembre 1782 il Gianni consegnava a Pietro Leopoldo il progetto definitivo pronto per essere promulgato alla popolazione toscana. Esso non vide mai la luce e per la prima volta la sua esistenza ci viene riferita nel 1804 dallo scritto del Gianni “In memoria della costituzione del Granduca Leopoldo”. Sui motivi per i quali questo progetto non vide mai la luce mi soffermerò oltre interessandomi procedere immediatamente alla descrizione delle principali caratteristiche della Costituzione.

L’editto per la formazione degli Stati di Toscana si compone di tre partiti: proemio, Costituzione, Ordinazioni consecutive. Le prime due parti dell’editto sono state pubblicate nella traduzione italiana in appendice al volume di Renato Mori[3] sull’eclettismo toscano, mentre per ciò che attiene alle ordinazioni consecutive, non esistendo traduzione italiana, è necessario fare ricorso allo scritto del Gianni citato.

Proemio

A proposito del Proemio lo Zimmermann[4] mette in evidenza le affinità che corrono tra esso ed il preambolo della Costituzione della Repubblica della Virginia che Pietro leopoldo conosceva nella traduzione francese già dal 1776[5]. Confrontando i due testi lo Zimmermann cerca di dimostrare come alcuni passi del proemio all’editto leopoldino siano la traduzione letterale delle parti più significative del preambolo alla costituzione virginiana.

Allo stato attuale delle ricerche e del materiale rinvenuto negli archivi sembra inconfutabile l’esistenza di una relazione e di una influenza marcata delle costituzioni degli Stati americani sul progetto costituzionale toscano di Pietro Leopoldo, il quale si vantava, non a torto, di essere l’europeo meglio informato sugli avvenimenti d’oltreoceano.

È da escludere il carattere autoctono ed autonomo della costituzione lorenese ed il fatto che essa costituisca “la spontanea elaborazione di concetti illuministici indipendentemente maturati dallo sviluppo di avvenimenti esterni”.[6]

Il Gianni aveva manifestato al Granduca la necessità di sopprimere il Proemio poiché non vi riconosceva tutta quella “dignità di linguaggio”[7] che si addice alla legge fondamentale dello stato, ma Pietro Leopoldo aveva deciso di mantenerlo ugualmente memore del fatto che, anche le costituzioni delle giovani repubbliche americane, contenevano un preambolo nel quale venivano esposti e riassunti i principi fondamentali, il senso e le finalità di tale carta posta a fondamento dello Stato.

Il proemio raccoglie i primi 13 articoli dell’editto e si apre con la illustrazione dei motivi che hanno convinto il Granduca a concedere una legge fondamentale ed inviolabile, superiore alla stessa autorità del Sovrano: “Essendo noi intimamente persuasi che non può felicemente sussistere uno stato, né giustamente governarsi senza una legge primitiva e fondamentale, solennemente accettata dalla nazione medesima che investa il sovrano di legittima autorità ne limiti l’uso e l’esercizio e determini tra essi ed i sudditi la reciproca azione ed i rispettivi diritti”[8].

Al Sovrano viene riservata la funzione di supremo capo dello stato che esercita la potestà esecutiva, mentre è necessario “conferire e restituire all’intero corpo dei nostri sudditi le loro originali e libere facoltà d’intervenire liberamente e con ogni legittimo diritto, mediante il loro voto pubblico a tutti gli atti di governo e legislazione nei quali l’universale dello stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario”[9]:

Dal passo del proemio emerge la volontà di Pietro Leopoldo di affidare l’esercizio del potere legislativo al popolo il quale lo attua tramite i suoi rappresentanti; siamo ben lontani dall’organismo consultivo e di sussidio al potere” che sempre si diparte dal trono “teorizzato e voluto dal Gianni e dai più stretti collaboratori del Granduca.

La costituzione come legge edificante dello stato ha il fine di realizzare “l’umana facoltà nell’onesto esercizio della libertà civile e nel sicuro godimento delle loro sostanze e della loro reputazione” restituendo “ai toscani quella legittima facoltà dalla quale nacquero già investiti dalla natura della società politica”[10].

Il Proemio è la parte più avanzata e moderna della costituzione; in esso vengono demoliti i fondamenti dello stato patrimoniale e corporativo, del diritto divino del Re, al loro posto si affermano i principi della sovranità nazionale, dalla attiva partecipazione politica, della costruzione di uno stato che assicuri a tutti i cittadini il benessere, l’uguaglianza giuridica, il diritto alla sicurezza personale ed alla proprietà privata.

In sintesi è il trionfo del principio giusnaturalistico che costituisce uno dei motivi più vivi della battaglia e della polemica politica degli illuministi.

Nel Proemio riecheggiano e si trovano esposti in maniera esplicita ed implicita i temi più cari ai rivoluzionari americani sanciti nel Bill of Rights. Il Proemio costituisce una rottura con il passato e la prima pietra della costruzione di uno stato su basi nuove rispetto a quello dell’Ancien Regime.

La Costituzione

Esame degli articoli

La costituzione propriamente detta consta di 50 articoli e si può suddividere in due parti: i limiti posti al potere e le prerogative del Sovrano.

L’art. 14 riconosce al Granduca ed ai Lorena il diritto di successione al trono dopo che il sovrano avrà, di fronte ai rappresentanti del popolo, giurato fedeltà ed osservanza alla legge fondamentale dello stato (art. 15); in questi primi due articoli le affermazioni del proemio trovano una puntuale e fedele traduzione. Il Sovrano deriva ed esercita la sua funzione di autorità suprema non da Dio, ma dalla Costituzione entro i cui limiti e nel cui rispetto deve operare.

Negli articoli successivi (dal 16 al 40) ogni decisione del Sovrano — per ciò che attiene allo stato della pace e della guerra, delle finanze e della pubblica amministrazione, della legislazione e della pubblica amministrazione, della legislazione e della politica economica — è vincolata al consenso ed al voto dell’assemblea dei rappresentanti.

Particolarmente importanti sono alcune affermazioni sulle quali è necessario soffermarsi: gli art. 18, 19, 20 definiscono la Toscana come un paese neutrale e pacifico, la inviolabile integrità territoriale del Granducato entro i confini sanciti dalla costituzione. È bene non dimenticare il fatto che Pietro Leopoldo era il secondogenito della famiglia che regnava sul più potente ed esteso impero europeo ed il fatto che Giuseppe II considerava la Toscana come un dominio diretto dell’impero asburgico, tanto che aveva già dato precise disposizioni perché, alla morte di uno dei due fratelli, la Toscana fosse riunificata all’Impero.

La Costituzione viene quindi a stabilire l’entità di nazione neutrale della Toscana e la sua vocazione pacifica, nell’ambito delle alleanze internazionali allora vigenti.

L’art. 22 impone il rispetto dei nuovi regolamenti che avevano introdotto nell’amministrazione dello stato i comuni e le provincie insieme all’ampio decentramento dei poteri e della pubblica amministrazione che con essi fu effettuato.

All’intangibilità dell’ordinamento comunicativo si aggiunge la inviolabilità dell’ordinamento speciale di cui godono le Maremme, il porto di Livorno e la provincia superiore di Siena.

Con gli art. 25, 26, 27 si impone al sovrano la conservazione dell’ordinamento giudiziario, non essendo facoltà del Principe interferire nell’amministrazione della giustizia che resta una sfera autonoma e separata dagli altri poteri. Il Sovrano si limiterà a nominare i giudici ed i magistrati, ma non potrà intervenire nei giudizi e nelle sentenze almeno che non faccia valere il suo diritto di grazia.

Negli articoli successivi (dal 30 al 35) si stabilisce la separazione tra i beni della corona e quelli dello Stato. Il Sovrano dovrà annualmente presentare all’assemblea dei rappresentanti la sovranità nazionale un rendiconto sulla amministrazione, sulla gestione e sull’andamento delle entrate e delle uscite costituenti il bilancio dello stato.

La distinzione tra i beni della corona e le entrate dello stato è un principio rivoluzionario per l’epoca poiché costituisce il superamento dello stato patrimoniale, cioè di quella concezione e prassi per la quale lo stato appartiene al sovrano ed alla sua discendenza.

Gli art. 36, 37, 38, 39 sanciscono i principi fisiocratici e liberisti che avevano informato, sino a quel momento, la politica economica del Granduca. Con essi si fa obbligo la conservazione delle principali riforme economiche e fiscale varate da Pietro Leopoldo e dai suoi governi. Si sancisce la immutabilità del sistema fiscale, della libertà di commercio e di iniziativa, si vieta di appaltare a compagnie private la riscossione dei tributi o la concessione di posizioni di privilegio e monopolio a gruppi commerciali o industriali.

In tutte queste materie “l’esercizio delle autorità sovrana è vincolata al consenso ed al voto del corpo rappresentativo l’universale dello stato senza il quale non potrà aver luogo veruna ordinazione direttamente o indirettamente contraria alle disposizioni predette”[11].

In questa parte il testo non lascia dubbi: il voto del corpo rappresentativo è vincolante per ogni decisione; non scaturiscono per il momento problemi di interpretazione come poi in seguito sorgeranno a causa dell’ambiguità del testo.

La seconda parte del testo della costituzione è dedicata alla elencazione delle prerogative e dei poteri assoluti del sovrano cioè di quei poteri che il sovrano esercita indipendentemente dal controllo, dal voto e dalla volontà dell’assemblea dei rappresentanti.

È prerogativa del sovrano: il supremo comando dell’esercito, la promozione ed elezione degli ufficiali, la nomina dei giudici, dei ministri e dei principali funzionari statali, il diritto di grazia, la scelta dei magistrati, dei vescovi e degli arcivescovi, la direzione delle università e delle accademie e la concessione dei titoli di nobiltà.

Lo scopo della costituzione

La elencazione attenta e minuziosa di ciò che deve essere intangibile, pena la violazione della costituzione, (dall’art. 18 all’art. 39) e di ciò che è competenza del Sovrano ha lo scopo palese di preservare l’opera pluriennale di grandi riforme compiute da Pietro Leopoldo sino dal 1765.

Affidando queste materie al controllo del corpo rappresentativo, senza il parere favorevole del quale non è concesso di mutare lo stato esistente, il Granduca intende legare le mani dei suoi successori e costringerli a mantenere l’opera sua.

Ma l’opera di demolizione dell’edificio leopoldino fu compiuta dai suoi successori con un ritmo crescente ed in maniera sistematica. Il Gianni[12] fa un bilancio ed un rendiconto dell’opera di distruzione delle principali riforme leopoldine compiuta dai successori del Granduca ed in modo particolare da Ferdinando III.

Risulta fondata l’ipotesi del Wandruskza[13] che individua, uno dei principali motivi che spinsero Pietro Leopoldo a pensare ad una costituzione con cui coronare l’opera di grande riformatore, nel timore di vedere per capriccio di un sovrano non illuminato o per incompetenza dei ministri e consiglieri smantellato il complesso delle riforme da lui compiute.

Mi sembra che da queste considerazioni si possa concludere che uno dei principali scopi della costituzione era proprio quello di salvare le riforme ed il nuovo status dell’economia e della società toscana.

Le Ordinazioni Consecutive

Quest’ultima parte dell’editto stabilisce le norme esecutive per la formazione dei corpi rappresentativi. Essi sono articolati in tre gradi: consiglio comunale, consiglio provinciale, consiglio generale. Ogni consiglio nel suo seno nominava un rappresentante nel consiglio immediatamente superiore (due per quello generale) fungente da “oratore”, in quanto investito del mandato di sottoporre all’istanza superiore le esigenze e le petizioni dei suoi elettori, della sua comunità o provincia.

In base a tale meccanismo il consiglio provinciale risultava composto da tutti i rappresentanti delle comunità comprese nel territorio della provincia; mentre il consiglio generale era composto da 54 membri, cioè dai rappresentanti eletti dalle 27 provincie nelle quali Pietro Leopoldo aveva pensato di suddividere il territorio granducale.

Erano eleggibili nel consiglio generale tutti i possidenti superiori all’età di 25 anni ed aventi una rendita da possesso fondiario di 500 scudi. Erano esclusi dalla eleggibilità tutti i funzionari statali e tutti coloro che percepivano pensione o stipendio dall’erario pubblico.

Primo compito di ogni assemblea era di ascoltare e successivamente discutere e deliberare le petizioni che potevano essere presentate dai deputati, “dagli oratori”, o dai singoli cittadini. “La petizione è libera ad ogni individuo maschio sopra i 25 anni davanti all’assemblea comunicativa del suo luogo, per oggetti meramente locali”[14].

Mi sembra di capire dallo scritto del Gianni[15], che costituisce l’unica fonte per questa parte della costituzione, che potevano presentarsi petizioni anche al consiglio provinciale e generale.

I deputati dei consigli comunali dovevano sottoporre all’attenzione del consiglio provinciale le petizioni ricevute e discutere di quelle presentate ad esso. I membri del consiglio provinciale dovevano quindi nominare due loro rappresentanti nel consiglio generale che si riuniva a Firenze annualmente il 22 Giugno.

Nell’assemblea generale venivano esaminate le proposte presentate dai rappresentanti provinciali e le petizioni popolari, successivamente si procedeva alla discussione, votazione oppure alla semplice espressione di parere sulle materie e sulle proposte che il luogotenente, a nome del sovrano, presentava all’assemblea[16].

Lo scopo delle nuove istituzioni

Il Gianni precisa che “lo scopo delle nuove istituzioni consisteva nel far pervenire dalla nazione al trono (moto da luogo) la cognizione dei bisogni delle piccole comunità, delle maggiori provincie, dell’universale dello stato” questo compito “poneva i votanti nella felice necessità di conoscere gli interessi locali e nazionali, sapere la legislazione vegliante ed indagare l’andamento dell’amministrazione, cose tutte che prima in Toscana non occupavano veruno, non giovava averne cognizione, oppure passava per curiosità sediziosa il fissar l’occhio nel misterioso segreto riservato al ministro”[17].

La articolazione istituzionale prevista dalle ordinazioni obiettivamente stimolava l’interesse dei facoltosi possidenti ed in genere del “popolo contribuente” verso la res publica, spingendo strati sociali nuovi a prendere parte alle vicende e decisioni politiche riguardanti il loro paese. Si realizzava in tale maniera una sensibile dilatazione delle cosiddette basi politiche dello stato e del potere politico. Nonostante ciò non possiamo che cogliere i limiti insiti in un meccanismo quale quello descritto.

La discussione nei consigli viene sollecitata dalle petizioni popolari o dall’iniziativa degli “oratori” i quali, in genere, sono incaricati di farsi interpreti e riferire situazioni particolari e locali; infine nel consiglio generale i deputati discutono su proposte e argomenti inoltrati all’assemblea dal Sovrano tramite il luogotenente.

La precisazione del Gianni[18] ed il meccanismo delle petizioni fanno ritenere che fossero molto minimi i margini per una autonoma iniziativa di dibattito e legislazione da parte dei consigli di ogni ordine e grado.

L’esercizio legislativo

Ma il vero nodo di questo progetto costituzionale sta altrove, risiede cioè nel problema di chi realmente e concretamente esercita il potere di fare le leggi.

Abbiamo visto in precedenza che le prerogative del sovrano, sulle quali non è necessario il ricorso al giudizio assembleare, sono vaste ed investono i reali centri e gangli vitali del potere: l’esercito, la magistratura, la nomina dei funzionari pubblici, la scelta dei ministri, la elezione dei vescovi e degli arcivescovi.

Ampie fette del potere rimangono fuori del controllo e della sovranità nazionale; in queste materie i deputati “non potranno conoscere, né votare, ma occorrendo dovranno supplicare (tipico termine paternalistico) e rappresentare i danni che potessero nuocere all’universale”[19]. (art. 54)

Il potere e le funzioni dei deputati appaiono fortemente colpite e mortificate essendo ridotte alla stregua di suppliche al Sovrano, non avendo essi neppure il diritto di conoscere le decisioni del sovrano.

Per le altre materie che non costituiscono prerogativa regia chi esercita il potere legislativo? Su questo punto il testo della costituzione è quanto mai ambiguo e lascia scaturire forti e leciti dubbi sulle reali intenzioni di Pietro Leopoldo.

Il voto dell’assemblea dei deputati ha valore legislativo solo nel caso che concordi con quello del sovrano. Testualmente. “nessuna norma sarà lecita, né dovrà intendersi ed applicarsi, né potrà aver luogo, né potrà esser valida altro che fatto espressamente per mezzo di deliberazione concorde tra il sovrano ed il voto pubblico da ottenersi per mezzo dell’assemblea generale istituita come sopra”[20]. (art. 64)

È lecito chiedersi che cosa sarebbe accaduto nel caso non si fosse realizzata la concordia di vedute tra sovrano ed assemblea generale. Chi avrebbe messo l’ultima parola decisiva: il sovrano o il “parlamento”?

Una cosa risulta certa: una dizione simile limita e condiziona il libero esercizio del potere legislativo vanificando in tal modo l’espressione del proemio che afferma di voler restituire al popolo tramite il voto dei suoi rappresentanti il diritto di legiferare.

In modo sornione nell’ultimo articolo della costituzione Pietro Leopoldo rende aleatoria l’affermazione più innovatrice e rivoluzionaria della sua costituzione.

L’art. 54 afferma che: “sarà principale (sottolineo principale) dovere dei componenti dei corpi predetti — non legiferare, bensì — proporre e domandare al sovrano l’emanazione di nuove leggi — allora l’emanazione delle leggi spetta al sovrano — o la riforma, abolizione, correzione, modificazione delle veglianti”[21]. Ancora con questo tono l’art. 57 precisa che “parimenti i rispettivi rappresentanti nei corpi predetti dovranno occuparsi di esaminare e conoscere le variazioni di legislazione — ma chi fa le leggi non ha bisogno di tale precisazione! — che verranno esposte per parte del sovrano alla consultazione e voto del rispettivo corpo convengano al fine di quel vero bene pubblico.

Il rapporto tra Sovrano e Parlamento

Il testo della costituzione, come ho cercato di dimostrare, nello stabilire i rapporti tra il legislativo e l’esecutivo, nella fattispecie tra sovrano e deputazione nazionale, è volutamente nebuloso e ambiguo, tanto che al termine dell’esame del testo dell’Editto si ha la fondata impressione che i compiti dell’assemblea generale siano, in primo luogo, di tutelare sul mantenimento dello status quo, cioè delle riforme economiche, finanziarie, giudiziarie, amministrative precedentemente messe in atto; in secondo luogo di consigliare, illuminare il Sovrano con il quale deve concordare il varo di leggi riguardanti determinate e stabilite materie; in terzo luogo di portare all’attenzione delle centrali autorità governative i molteplici problemi delle comunità locali e delle provincie costantemente sollecitati dalle petizioni popolari, le quali sembrano essere l’unico elemento di vivacizzazione e “dialetizzazione” della vita dei consigli.

Siamo ben lontani dallo stato di diritto, fondato sulla divisione ed uguaglianza dei poteri, sulla sovranità nazionale che, in quel medesimo periodo, si stava costruendo nelle colonie inglese d’America.

L’Editto per la formazione degli stati di Toscana compie nel proemio premesse e considerazioni teoriche innovatrici e rivoluzionarie per l’epoca, ma non trae da esse le debite conclusioni cosicché il testo della costituzione vera e propria appare ambiguo e sfasato rispetto al proemio.

Voglio sottolineare il fatto[22] che dalle ardite premesse teoriche del Proemio di derivazione giusnaturalistica si scivola progressivamente alle ambigue definizioni del testo costituzionale dove la rappresentanza nazionale, da fondamento del nuovo stato (come afferma il proemio), diviene elemento di sussidio, di supporto e di rinforzo all’autorità del sovrano da cui continuano a “dipartirsi tutti i poteri”. Come si suol dire ciò che viene espulso dalla porta rientra dalla finestra.

Non si esce dalla logica del paternalismo proprio dei regimi assolutistico-illuminati, di cui anche Pietro Leopoldo rimane prigioniero.

Viene alla luce la intima e risposta contraddizione di un personaggio come Pietro Leopoldo combattuto tra l’adesione totale alle idee dei lumi e dei filosofi e la sua responsabilità di sovrano appartenente alla famiglia regnante sul più potente ed assoluto impero europeo.

Ho voluto compiere questo esame attento e puntuale del testo costituzionale per collocare il problema nella debita posizione e dimensione nel tentativo di orientarsi ed avere un punto di riferimento nella selva di giudizi e posizioni che dividono gli storici nella valutazione del progetto costituzione leopoldino in rapporto alla storia trascorsa e futura della Toscana.

Note

[1] Wandruszka, Pietro Leopoldo op. cit.

[2] Ibd.

[3] R. MORI, Le riforme leopoldine op. cit., pp. 160–173.

[4] ZIMMERMANN, Das Verfassungsproject des Grossherzogs Peter Leopold von Toskana, Heidelberg, 1901.

[5] Cfr.: C. FRANCOVICH, La rivoluzione americana e il progetto costituzionale del Granduca Pietro Leopoldo, in “Rassegna storica del Risorgimento”, 1954.

[6] Cft. R. MORI, Le riforme leopoldine op. cit., p. 102.

[7] Vedi: R. MORI, op. cit., p. 98.

[8] Editto per la formazione degli stati di toscana in R. MORI, op. cit.

[9] Ibd.

[10] Ibd.

[11] Ibd.

[12] M.M. GIANNI, In memoria op.cit.

[13] WANDRUSZKA, op. cit., p. 391.

[14] F.M. GIANNI, In memoria op. cit.

[15] Ibd.

[16] Ibd., anche cfr. F DIAZ, F. M. Gianni op. cit., pp. 278-302.

[17] F. GIANNI, In memoria op. cit.

[18] Ibd.

[19] L’editto per op. cit.

[20] Ibd.

[21] Ibd.

[22] Cfr. C. FRANCOVICH, La rivoluzione americana op.cit.

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Mario Mancini
Mario Mancini

Written by Mario Mancini

Laureatosi in storia a Firenze nel 1977, è entrato nell’editoria dopo essersi imbattuto in un computer Mac nel 1984. Pensò: Apple cambierà tutto. Così è stato.

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