L’editto di Nantes
Un fondamento di tolleranza religiosa (1598)
Parigi val bene una messa
Il famoso editto di tolleranza del 30 aprile 1398 era stato preceduto, nel 1377, da un editto emanato a Poitiers da Enrico III, in cui si era assicurata ai protestanti piena libertà di coscienza, libertà di culto dove questo era effettivamente celebrato ovvero nelle case dei signori titolari di diritti di alta giustizia, nei sobborghi delle città e in un borgo per ogni baliaggio (distretto), camere paritarie in alcuni dei parlamenti del Regno, la libera ammissione alle cariche pubbliche e alcune piazze di sicurezza, presidiate da forze protestanti. Enrico IV, nel luglio 1391, con l’editto di Nantes aveva rimesso in vigore le garanzie di quell’editto, tante volte violato in seguito. Ma al tempo stesso il Borbone, persuaso della impossibilità di trasformare la Francia in un paese protestante, rinnovava la promessa di farsi istruire nella religione cattolica; e il 23 luglio 1393 abiurava il protestantesimo, per poi ricevere a Chartres, il 27 febbraio 1394, la solenne incoronazione, tradizione dei re cristianissimi, e prestare in quell’occasione il tradizionale giuramento di cacciare dal regno gli eretici.
La conversione del re aveva naturalmente inquietato i suoi vecchi compagni ugonotti: ed egli fece il possibile per rassicurarli. Al momento di prestare il giuramento contro gli eretici, concesse segretamente agli ugonotti un brevetto in cui dichiarava che non intendeva riferirsi a loro. Nel giugno 1394 i rappresentanti delle chiese riformate di Francia si riunirono in Assemblea generale a Sainte-Foy, vi crearono un Consiglio generale destinato a presiedere alle sorti del partito, ed elevarono le loro rimostranze perché i parlamenti di Rennes e di Bordeaux non avevano ancora registrato — e quindi dichiarato legittimo — l’editto di Nantes, mentre quello di Parigi aveva rigettato la clausola essenziale della ammissione dei protestanti alle cariche pubbliche. Nel novembre successivo Enrico IV estese (con l’editto di Saint-Germain) a tutte le province già controllate dal partito della Lega le norme dell’editto di Nantes, e ne ottenne la regolare registrazione da tutti i parlamenti.
Nel febbraio 1595 un’altra assemblea protestante si riunì a Saumur, e avanzò la pretesa di un nuovo editto, più largo dei precedenti; le sue adunanze si rinnovarono poi in altre località, senza che il re potesse né giungere a un accordo né imporne lo scioglimento. La prosecuzione della guerra con la Spagna rendeva assai forte la posizione degli ugonotti nelle trattative; le truppe protestanti abbandonarono il campo durante l’assedio di La Fère, e i loro capi giunsero ad esortare le chiese riformate alla rivolta. Enrico IV potè fronteggiare il pericolo, ma esso lo indusse a raggiungere un accordo e a pacificare
il regno con nuove concessioni. Si pervenne così all’Editto di Nantes, trattato stipulato tra due partiti piuttosto che norma emanata unilateralmente dal sovrano. Esso consta di 95 articoli, ai quali poco dopo se ne aggiunsero altri 56, e due brevetti. In molti punti, esso riproduceva testualmente le disposizioni degli editti precedenti, e specialmente di quello di Poitiers: così in materia di libertà di coscienza, di località in cui era ammesso l’esercizio del culto protestante, (con la sola variante della restrizione a 5 leghe, invece che a 10, del territorio circostante a Parigi in cui tale culto era interdetto), di ammissione alle cariche pubbliche, di camere miste nei parlamenti e di piazze di sicurezza. Ma l’editto di Nantes era assai più largo dei precedenti su due questioni di essenziale importanza. In effetti, oltre le camere miste, già esistenti nei parlamenti di Bordeaux, Tolosa e Grenoble, si istituirono adesso delle “Camere dell’editto” (destinate a giudicare le eventuali violazioni di esso), in cui era previsto l’ingresso di alcuni protestanti, presso i parlamenti di Parigi, di Rouen e di Rennes; inoltre, nel secondo brevetto le dieci piazze di sicurezza concesse dall’editto di Poitiers per sei anni venivano elevate a un centinaio, per un periodo, rinnovabile, di otto anni.
Con l’editto di Nantes 1.250.000 protestanti, rappresentanti da un dodicesimo a un quindicesimo della popolazione francese, ottenevano una soddisfacente situazione, e venivano costituiti anzi in partito potentissimo e tale da minacciare seriamente l’unità della monarchia: ma, non essendo riusciti a rovesciare il cattolicesimo, venivano condannati a un immobilismo che doveva preparare più tardi la loro caduta. Le resistenze all’applicazione dell’editto da parte cattolica furono vivaci. I parlamenti provinciali, in particolare, mostrarono una vivace opposizione. Ma il 25 febbraio 1599 l’editto fu registrato dal Parlamento di Parigi, ed entro l’anno successivo dalla maggioranza degli altri, mentre quello di Rouen accedette alla registrazione solo nel 1609.
Il testo dell’editto, in francese, si trova in J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens [Corpo universale diplomatico del diritto delle genti], tomo V, parte 1, Amsterdam-Aja, 1728, pp. 535–558; e ora in Quellen zur neueren Geschichte, Religionsvergleiche des 16. Jahrhunderts [Convenzioni religiose del XVI secolo], ed. E. Walder, 2° ed., Bern, 1961, II, pp. 13–71. Se ne danno qui alcuni passi scelti dalla traduzione italiana in Chiesa e Stato attraverso i secoli, Milano, 1958, pp. 217–222, con larghe integrazioni. Per l’inquadramento storico cfr. G. Pages, La monarchie d’ancien regime en France [La monarchia d’antico regime in Francia], 4° ed., Paris, 1946, pp. 43–50, che si è seguito da vicino in queste note introduttive; e inoltre G. Ritter, La formazione dell’Europa moderna, trad. it. Bari, Laterza, 1964, pp. 495–502, dove è però da rettificare la attribuzione (ivi, p. 501) dell’editto di Nantes prevalentemente all’opera di Ph. Duplessis-Mornay.
Enrico, per grazia di Dio Re di Francia e di Navarra, a tutti i presenti e i posteri, salute.
Tra le infinite grazie, che a Dio è piaciuto dispensarci, una delle più significative e notevoli è quella di averci dato la forza ed il potere
di non soccombere ai terribili turbamenti, confusioni e disordini, che esistevano quando salimmo al trono di questo regno, diviso in tanti partiti e fazioni che la più giusta di esse era in minoranza, e di averci nondimeno fortificati in tal modo contro questa afflizione, che infine la superammo ed ora abbiamo raggiunto il porto della salvezza e della quiete di questo Stato…
… Avendo veracemente e felicemente trionfato per grazia di Dio [nella guerra civile] ed essendo state da tutti deposte le armi e le ostilità nel regno intero, ci conforta la speranza di avere un eguale successo in tutti gli altri affari da sistemare ancora, e di arrivare in tal modo al consolidamento di una buona pace e di una perfetta quiete, che è stata sempre la meta di tutti i nostri voti ed intenzioni, ed il premio che noi desideriamo per tutte le tribolazioni e le fatiche, che abbiamo sostenute nel corso della nostra vita. Delle suddette faccende, nelle quali è stato necessario portare molta pazienza, una delle più importanti sono state le lagnanze, che abbiamo raccolte da molte delle nostre province e città cattoliche, in merito al fatto che la pratica della religione cattolica non è stata ovunque ristabilita secondo gli editti, precedentemente emanati per la pacificazione delle contese. Similmente ci sono state rivolte suppliche e rimostranze dai nostri sudditi della cosiddetta religione Riformata, sia per la mancata applicazione di quanto loro garantito nei suddetti editti, che per quanto essi desiderano sia a ciò aggiunto per la pratica della religione suddetta, per la loro libertà di coscienza e per la sicurezza delle loro persone e beni; essi dichiarano di aver buoni motivi per nuovi e maggiori timori a causa dei recenti disordini e correnti, che sono sorti sul pretesto e il fondamento della loro rovina.
Per non sovraccaricarci di troppi affari in una volta e poiché la violenza delle armi non è per nulla compatibile con la promulgazione di leggi, noi abbiamo sempre rimandato tale compito da un’occasione all’altra. Ma ora che a Dio piace di darci un poco più di pace, abbiamo giudicato di non poterla meglio impiegare che nell’occuparci di quanto concerne la gloria del suo Santo Nome ed il suo servizio e nell’assicurarci che Egli possa essere venerato e pregato da tutti i nostri sudditi; e se non Gli è piaciuto concedere che ciò avvenga in una sola e comune religione, avvenga almeno in un solo intendimento e con un tale accordo, che non vi siano più disordini o tumulti tra di loro…
… e che noi e questo regno possiamo sempre meritare e conservare il titolo glorioso di Cristianissimo, che è stato acquistato per tanti meriti e da tanto tempo; e in questo modo togliere la causa del male e dei torbidi che possono scoppiare nel campo religioso, che è sempre il più insidioso e pericoloso di tutti. Per questa ragione, avendo riconosciuto che quest’affare è della più grande importanza e degno di gravissima considerazione, dopo aver ripreso in esame i libelli di rimostranze dei nostri sudditi cattolici, e avere anche permesso ai nostri sudditi della religione cosiddetta Riformata di riunire i loro rappresentanti per esporre le loro, e mettere insieme tutte le rimostranze predette, e dopo aver conferito più volte con essi su questo punto e riveduto gli editi precedenti, Noi adesso abbiamo giudicato necessario dare a tutti i nostri sudditi, sul complesso di questa materia, una legge generale, chiara, netta ed assoluta, con la quale essi possano governarsi in tutte le controversie che su questo argomento sono sorte tra loro fino ad ora e che potranno sorgere anche in seguito, e della quale gli uni e gli altri abbiano motivo di contentarsi secondo ciò che la qualità dei tempi può comportare.
Per parte nostra siamo venuti in questa determinazione solo per lo zelo che abbiamo nel servizio di Dio, e perché d’ora innanzi si possa creare e restaurare da tutti i nostri sudditi e ristabilire tra loro una buona e durevole pace. Su questo punto noi imploriamo e attendiamo dalla Divina bontà la stessa protezione e lo stesso favore che essa ha sempre concesso a questo regno a partire dalla sua origine e fino a questa età che esso ha raggiunto; e che la divina bontà faccia ai nostri sudditi la grazia di ben comprendere che nell’osservanza di questo nostro editto consiste (dopo ciò a cui essi sono tenuti verso Dio e verso tutti) il principale fondamento della loro unione, concordia, tranquillità e riposo, e anche del ristabilimento di tutto questo stato nello splendore, opulenza e forza di un tempo; così come da parte nostra promettiamo di farlo esattamente osservare, senza tollerare che in alcun modo vi si contravvenga.
Per queste ragioni, avendo ampiamente ed attentamente soppesato e considerato l’intero problema con il consiglio dei principi del sangue, di altri principi ed ufficiali della Corona, ed alla presenza di altre notabili ed insigni persone del nostro Consiglio di Stato, con questo perpetuo ed irrevocabile editto noi abbiamo proclamato, dichiarato ed ordinato e proclamiamo, dichiariamo ed ordiniamo:
Art. I
In primo luogo che sia estinto e soppresso il ricordo di qualsiasi azione compiuta dalle due parti dal principio del mese di marzo 1585 sino alla nostra accessione alla Corona e durante gli altri precedenti disordini ed al loro scoppio, come se nulla fosse mai accaduto. E non sarà legale, né sarà concesso ai nostri Procuratori Generali, né ad altre persone pubbliche o private, in alcun tempo o sotto alcun pretesto, di istituire un caso, un processo od un’azione in alcuna Corte o tribunale giudiziario [in riferimento a tali azioni].
Art. II
Noi proibiamo a tutti i nostri sudditi di qualsiasi rango o condizione essi siano, di rinnovare il ricordo di tali fatti, di attaccare, osteggiare, ingiuriare o provocarsi vicendevolmente a rivendicazione del passato, qualunque ne sia la ragione od il pretesto o di litigare, discutere o contendere intorno a ciò, o di oltraggiare od offendere con fatti o con parole, ma esortiamo tutti a contenersi ed a vivere in pace come fratelli, amici e concittadini, sotto pena di essere passibili di punizione come perturbatori della pace e della quiete pubblica.
Art. III
Noi ordiniamo che la religione Cattolica Apostolica e Romana sia restaurata e ristabilita in tutti i luoghi ed i distretti del nostro regno e delle terre sotto il nostro dominio, nei quali la sua pratica è stata interrotta, così che vi sia professata in pace e liberamente, senza disordini od opposizione. Vietiamo espressamente a tutte le persone, di qualsiasi rango o condizione esse siano, sotto pena delle punizioni suddette, di turbare, importunare o causare molestie ai sacerdoti nella celebrazione dei riti divini, nel ricevimento e nel godimento di decime, redditi e rendite dei loro benefizii, e di tutti gli altri diritti o doveri, che ad essi competono, ed ordiniamo a tutti coloro che siano venuti in possesso, durante i disordini, di chiese, case, beni e rendite, appartenenti ai detti ecclesiastici, e che ancora li trattengono ed occupano, di restituirne il completo possesso e godimento, con tutti i diritti, privilegi e garanzie, che ad essi competevano, prima di essere sequestrati. E proibiamo pure, espressa- mente, a coloro della cosiddetta religione Riformata di tenere adunanze religiose od altre devozioni della suddetta religione in chiese, abitazioni e case dei suddetti ecclesiastici…
Art. VI
Ed al fine di eliminare ogni causa di discordie o contese tra i nostri sudditi, noi abbiamo concesso e concediamo a quelli della cosiddetta religione Riformata di vivere e risiedere in tutte le città ed i distretti del nostro regno e dei nostri dominii, senza che siano importunati, disturbati, molestati o costretti a compiere alcunché contro la loro coscienza riguardo alla religione o di essere per tal causa perseguiti nelle loro case e distretti, dove desiderano vivere, a patto che essi si conducano per il resto secondo le clausole del nostro presente editto.
Art. I
Concediamo pure a quelli della suddetta religione di realizzarne e continuarne la pratica nelle città e distretti sotto il nostro dominio, in cui era stata istituita e messa in atto pubblicamente parecchie distinte volte nell’anno 1596 e nell’anno 1597, sino alla fine del mese di agosto, nonostante ogni decreto o sentenza in contrario.
Art. XIII
Proibiamo espressamente a tutti gli appartenenti alla suddetta religione di professarla, per quanto riguarda ministero, regola, disciplina o pubblica istruzione dei ragazzi od altro, in questo nostro regno e nei nostri dominii, in materie concernenti la religione, fuori dei luoghi permessi e concessi dal presente editto.
Art. XIV
Proibiamo anche di praticare la detta religione nella nostra Corte e nel nostro seguito, ed ugualmente nelle nostre terre e paesi al di là dei monti, e nella nostra città di Parigi, fino a cinque leghe dalla detta città: tuttavia i seguaci della detta religione che abitano nelle terre e paesi al di là dei monti e nella detta nostra città e a cinque miglia attorno ad essa, non potranno essere perseguiti nelle loro case, né costretti a far cosa contro la loro coscienza in materia di religione, comportandosi per il resto secondo ciò che è disposto nel presente Editto.
Art. XXI
Non si potranno stampare e vendere al pubblico libri, che trattino della suddetta religione Riformata, eccetto che nelle città e distretti, in cui è permessa la pubblica professione di tale religione. E per quanto riguarda altri testi stampati in altre città, essi saranno sottoposti all’esame dei nostri ufficiali e teologi, come disposto dalle nostre ordinanze; specificamente vietiamo la stampa, pubblicazione e vendita di tutti i libri, opuscoli e scritti diffamatorii, sotto pena delle punizioni prescritte nelle nostre ordinanze, ingiungendo a tutti i nostri giudici ed ufficiali di applicarle rigorosamente.
Art. XXIII
Ordiniamo che non vi sia alcuna differenza o distinzione, a causa della suddetta religione, nell’accettazione degli studenti in Università, Collegi e scuole, o dei malati e poveri in ospedali, infermerie e pubbliche istituzioni di carità.
Art. XXVII
Al fine di riunire più efficacemente le volontà dei nostri sudditi, come è nostra intenzione, e di evitare ogni futura lagnanza, noi dichiariamo che tutti coloro che professeranno la suddetta religione Riformata, possono tenere ed esercitare ogni posizione pubblica, onore, carica, e servizio qualsiasi, reale, feudale, o altre cariche nelle città del nostro regno, paesi, terre e signorie a noi soggetti, nonostante ogni altro giuramento contrario, e devono esservi ammessi ed accolti senza distinzioni; sarà sufficiente per le nostri Corti di Parlamento e per gli altri giudici, indagare ed accertarsi sulla vita, le abitudini, la religione e l’onesto comportamento di coloro, che sono e saranno destinati alle cariche, sia di una religione che dell’altra, senza esigere da essi altro giuramento che non sia quello di servire bene e fedelmente il Re nell’esercizio delle loro funzioni e nel mantenimento delle disposizioni, secondo il solito uso. Quando si rendessero vacanti le suddette posizioni, funzioni e cariche, nomineremo noi — riguardo a coloro che saranno a nostra disposizione — senza pregiudizio o discriminazione delle persone capaci, come richiede l’unione dei nostri sudditi. Dichiariamo pure che possono essere accolti ed ammessi a tutti i Consigli membri della suddetta religione Riformata, come a tutte le riunioni, assemblee ed adunanze, connesse con le cariche in questione; non potranno essere respinti né potrà esser loro impedito di godere di questi diritti a causa della suddetta religione.
Art. XCII
E per maggiore garanzia del comportamento e della condotta, che ci attendiamo in seguito a questo editto, Noi vogliamo, ordiniamo e desideriamo che tutti i Governatori ed i Luogotenenti Generali delle nostre province, i Balivi, Siniscalchi ed altri giudici ordinarii nelle città del regno suddetto, immediatamente dopo aver ricevuto questo editto, giurino di farlo mantenere ed osservare, ognuno nel suo proprio distretto; e parimente i sindaci, gli sceriffi, capitani, consoli e magistrati delle città, annuali o perpetui. Noi inoltre ingiungiamo ai nostri suddetti balivi, siniscalchi, ai loro luogotenenti ed agli altri giudici di far giurare ai più eminenti cittadini di ambedue le religioni nelle suddette città, di rispettare il presente editto, a partire immediatamente dalla sua pubblicazione. Noi poniamo tutti quelli delle dette città sotto la nostra protezione e salvaguardia, gli uni a salvaguardia degli altri e li incarichiamo rispettivamente e per mezzo di atti pubblici, di rispondere con debiti processi legali, delle contravvenzioni a questo nostro editto, compiute nelle dette città dai loro abitanti, o render noti tali contravventori affidandoli alla giustizia.
Noi ordiniamo al nostro amatissimo e leale popolo, che tiene le nostre Corti di Parlamento, Camere dei Conti e Corti di assistenza, che immediatamente dopo aver ricevuto il presente editto, presti obbligatoriamente, sospendendo ogni azione in corso e sotto pena di nullità per azioni altrimenti condotte, un giuramento simile a quanto sopra e faccia pubblicare e registrare questo nostro editto nelle summenzionate Corti secondo la sua propria forma e significato, puramente e semplicemente, senza introdurvi alcuna modificazione, rettifica, dichiarazione o segreta registrazione, e senza attendere ulteriori nostri ordini od ingiunzioni, ed ordiniamo ai nostri Procuratori Generali di esigere e garantire la suddetta pubblicazione immediatamente e senza indugio…
… poiché tale è il nostro volere, a testimonianza di ciò abbiamo firmato il presente decreto di nostra mano ed al fine di mantenerlo sicuro ed immutato in perpetuo, noi vi abbiamo posto ed infisso il nostro sigillo.
Dato a Nantes nel mese di aprile nell’anno di grazia 1598 nono del nostro regno.
II Brevetto
Oggi 30 aprile 1598 il re, a Nantes, volendo dare ogni possibile soddisfazione ai suoi sudditi della religione cosiddetta Riformata sulle richieste e domande a lui presentate da parte loro riguardo a ciò che essi hanno stimato esser loro necessario, tanto per la libertà della loro coscienza che per la sicurezza delle loro persone, fortune e beni, e per la certezza che sua Maestà ha della loro fedeltà e della loro sincera devozione al suo servizio, con molte altre considerazioni importanti per il bene e la quiete di questo Stato; la detta Maestà, oltre ciò che è contenuto nell’editto recentemente approvato e che deve essere pubblicato per la definizione delle questioni che li riguardano, ha loro promesso e accordato che tutte le piazze, città e castelli che essi occupavano alla fine del mese di agosto scorso, nelle quali ci sarà guarnigione, secondo lo stato che sarà preparato e firmato da sua Maestà, rimarranno in loro custodia sotto l’autorità e l’obbedienza della detta Maestà, per lo spazio di otto anni a contare dal giorno di pubblicazione dell’editto predetto. E per le altre piazze che essi occupano, nelle quali non vi sarà guarnigione, nulla sarà alterato o innovato… E per il mantenimento delle guarnigioni che dovranno essere tenute nelle dette città, piazze e castelli, la detta Maestà ha accordato loro fino alla somma di 180.000 scudi, senza comprendervi quelle della provincia del Delfinato, alle quali si provvederà al di fuori della detta somma di 180.000 scudi l’anno, ecc.
Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età moderna, Loescher, Torino, 1966.