La Triplice Alleanza

Austria, Germania e Italia (20 maggio 1882)

Mario Mancini
6 min readMar 19, 2020

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Le firme in calce al trattato della Triplice Alleanza: Gustav Kálnoky, ministro degli Esteri austriaco, Heinrich von Reuss, ambasciatore tedesco a Vienna e Carlo di Robilant, ambasciatore italiano .

Dopo il Congresso di Berlino, che aveva suscitato vivo risentimento in Russia contro le Potenze centrali, Bismarck concluse, il 7 ottobre 1879, un trattato di alleanza con l’Austria, e riuscì, nel 1881, ad attirare nuovamente a sé la Russia, riportando in vita l’accordo dei tre imperatori, rinnovato nel 1884.

Da parte italiana, le preoccupazioni suscitate all’interno dall’opposizione clericale e socialista e il timore di isolamento all’estero avevano indotto fin dal 1880 alcune sfere dirigenti ad orientarsi verso l’alleanza tedesca; e in questo senso una spinta decisiva venne data dall’occupazione francese della Tunisia.

Tuttavia, da parte tedesca e austriaca non si volle, in quel momento, aderire a un’alleanza con l’Italia che avesse un significato antifrancese: e all’Italia toccò dunque di prendere l’iniziativa, dapprima di una visita del re Umberto a Vienna (27–31 ottobre 1881) — per la quale insistettero anzitutto gli stessi ambienti di Corte e che, malamente preparata, non venne più restituita — e poi di aprire ufficialmente trattative per un accostamento politico alle due potenze centrali.

Da parte tedesca si era insistito sulla necessità che l’Italia superasse anzitutto le sue divergenze con l’Austria, dovute in primo luogo all’agitazione irredentistica, assai intensificatasi dopo il Congresso di Berlino. Adesso il Bismarck, davanti alle proposte italiane, osservò che una reciproca garanzia territoriale, che avrebbe compreso anche Roma, comportava difficoltà: e pose come condizioni preventive la conclusione di un “modus vivendi” tra Italia e Santa Sede e la limitazione della durata dell’accordo con l’Italia a quella dell’accordo esistente con la Russia.

Condizioni queste poco realistiche, che vennero poi lasciate cadere nelle trattative iniziate quando l’ambasciatore italiano a Vienna, conte di Robilant, propose, il 19 febbraio 1882, la conclusione di un trattato di reciproca garanzia territoriale: Bismarck il 28 febbraio comunicava infatti al Kàlnoky, ministro degli esteri austro-ungarico, che la garanzia territoriale era bensì da rifiutare, ma lasciava cadere il collegamento con il trattato russo e osservava che non si poteva accontentare l’Italia solo con un trattato di neutralità, dato che l’eventualità di una alleanza austro.tedesca con la Francia in caso di guerra franco-italiana era praticamente inesistente, e dunque l’Italia non avrebbe avuto alcun interesse a un simile trattato.

Sulla base di questa comunicazione del Bismarck, il ministro degli esteri Mancini preparò delle proposte, che il 22 marzo vennero presentate dal Robilant al Kàlnoky a Vienna, dove ebbero luogo le trattative. Tali proposte si imperniavano sui seguenti punti:
1. assistenza austro-tedesca all’Italia e italiana alla Germania in caso di attacco francese;
2. neutralità italiana in caso di guerra tra la Russia e le potenze centrali, e intervento in caso di attacco francese;
3. neutralità benevola nel caso che i contraenti si trovassero impegnati in guerra in condizioni diverse da quelle sopra indicate.

Su queste basi il Kàlnoky compilò un abbozzo di trattato in cui però la Russia non era espressamente nominata. Bismarck approvò senz’altro l’abbozzo, mentre da parte italiana il 27 aprile si chiese che l’alleanza dovesse diventare operativa solo nel caso di aggressione non provocata da parte di una grande potenza.

In conclusione, si decise che ciò dovesse valere solo per provocare il “casus foederis”, cioè l’entrata in guerra a fianco degli alleati; mentre l’impegno di neutralità doveva valere anche se una delle parti dovesse dichiarare la guerra a una grande potenza che la minacciasse.

Si stabilì infine, a modifica di una più impegnativa proposta italiana, che i tre governi si scambiassero dichiarazioni escludenti che il trattato potesse considerarsi diretto contro l’Inghilterra. Il trattato venne firmato il 20 maggio dal Kàlnoky, dall’ambasciatore tedesco a Vienna principe di Reuss e da quello italiano conte di Robilant.

Lo scambio delle ratifiche e delle dichiarazioni ministeriali relative all’Inghilterra ebbe luogo il 28-30 successivi. Nell’insieme il trattato, negoziato dall’Italia in condizioni assai sfavorevoli, non era per essa molto vantaggioso: poco probabile infatti l’attacco francese contro il quale la Triplice la garantiva, mentre nulla si prevedeva per gli interessi nord-africani e balcanici dell’Italia.

L’originale francese del trattato, destinato a rimanere segreto, fu pubblicato per la prima volta da A. F. Pribram, Les traités politiques secrets de l’Autriche-Hongrie, Paris, 1923, vol. 1, p. 33 sgg. Cfr. G. Volpe, L’Italia nella Triplice Alleanza (1882–1915), Milano, I.S.P.I., 1939, pp. 52–55. Per l’inquadramento storico cfr. L. Salvatorelli, La Triplice Alleanza. Storia diplomatica (1907-1912), Milano, I.S.P.I., 1939, p. 56 sgg.; G. Volpe, Italia moderna (1815-1915), vol. 1, Firenze, Sansoni, 1943, p. 144 sgg. Più brevemente cfr. la voce di P. Silva, Triplice Alleanza, in Enciclopedia Italiana (Treccani), vol. 34, pp. 361–362.

Le LL. MM. l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria, l’Imperatore di Germania, Re di Prussia e il Re d’Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell’ordine sociale e politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la pace dell’Europa…

Art. 1. — Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza od impegno diretto contro uno dei loro Stati.
Esse s’impegnano a procedere ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di carattere generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei propri interessi.

Art. 2 — Nel caso che l’Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualsiasi motivo attaccata dalla Francia, le due altre parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
Questo stesso obbligo incomberà all’Italia nel caso di una aggressione non direttamente provocata della Francia contro la Germania.

Art. 3. — Se una o due delle alte parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi potenze non firmatarie del presente trattato, il “casus foederis” si presenterà simultaneamente per tutte le alte parti contraenti.

Art. 4 — Nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle alte parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò obbligata a farle la guerra, le due altre si obbligano ad osservare verso il loro alleato una benevola neutralità. Ciascuna di esse in questo caso si riserva la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudicherà opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.

Art. 5. — Se la pace di una delle alte parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le alte parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione.
Esse s’impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, se non di comune accordo fra di loro.

Art. 6. — Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto e sull’esistenza del presente trattato.

Art. 7. — Il presente trattato resterà in vigore per lo spazio di cinque anni, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Art. 8. — Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se è possibile…

Dichiarazione ministeriale

Il regio governo italiano dichiara che le stipulazioni del Trattato concluso il 20 maggio 1882 fra l’Italia, l’Austria-Ungheria e la Germania non potranno, come è stato già convenuto, in alcun caso essere considerate come dirette contro L’Inghilterra.

In fede di che la presente dichiarazione ministeriale, che dovrà restare ugualmente segreta, è stata redatta per essere scambiata con identiche dichiarazioni del governo imperiale e reale d’Austria-Ungheria e del governo imperiale di Germania.

(Identiche dichiarazioni del governo austriaco e di quello tedesco furono scambiate il 28 maggio 1882).

Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età conteporanea, Loescher, Torino, 1966.

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Mario Mancini
Mario Mancini

Written by Mario Mancini

Laureatosi in storia a Firenze nel 1977, è entrato nell’editoria dopo essersi imbattuto in un computer Mac nel 1984. Pensò: Apple cambierà tutto. Così è stato.

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