La costituzione francese del 1791
L’abolizione degli istituti dell’Ancien Regime
L’Assemblea Nazionale, volendo stabilire la Costituzione Francese sui principi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni d’ordine, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità d’alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi son più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri. La Legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.
Titolo I
Disposizioni fondamentali garantite dalla costituzione
La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: i) Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e agli impieghi, senza altra distinzione che quelle delle virtù e delle capacità; 2) Che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti fra tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze; 3) Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone.
La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili:
— La libertà a ogni uomo d’andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato, né detenuto, se non secondo le forme determinate dalla Costituzione;
— La libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottomessi ad alcuna censura o ispezione prima della pubblicazione, e di esercitare il culto religioso al quale aderisce;
— La libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, sottoponendosi alle leggi della polizia;
— La libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.
Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l’esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.
La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, 0 la giusta e previa indennità di quelle delle quali la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. — I beni destinati alle spese del culto e a tutti i servizi d’utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono sempre a sua disposizione.
La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte seguendo le forme stabilite dalla Legge.
I cittadini hanno il diritto di eleggere o scegliere i ministri dei loro culti.
Sarà creato e organizzato un Istituto generale di Soccorsi pubblici, per allevare i bambini abbandonati, sollevare i poveri infermi, e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.
Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti gradualmente, in una proporzione combinata con la divisione del Regno.
Saranno stabilite delle feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, mantenere la fraternità fra i cittadini, e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle Leggi. — Sarà fatto un codice di leggi civili comuni a tutto il Regno.
Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età moderna, Loescher, Torino, 1966.