La Costituzione di Spagna

1812

Mario Mancini
8 min readFeb 17, 2020

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Francisco Goya, El Tres de Mayo, 1814, Museo Nazionale del Prado, Madrid

Invitando gli spagnoli a resistere all’invasione francese nel 1808, la Giunta di difesa di Siviglia aveva anche annunciato la convocazione di nuove Cortes, nelle quali « si riformeranno gli abusi e si stabiliranno le leggi che il tempo e l’esperienza dettano per il bene e la felicità pubblica ».

Durante la seconda metà di quell’anno e tutto il 1809 il tema della convocazione delle Cortes continuò ad essere attuale, attraverso le varie vicende della guerra; e il ritardo nell’effettuarla provocò un vivo malcontento verso la Giunta Suprema Centrale, che all’inizio del 1810 trasferì i suoi poteri a un Consiglio di Reggenza di cinque membri. Alla vigilia del suo scioglimento la Giunta, con decreto del 1° gennaio 1810, aveva però disposto la convocazione delle Cortes, invitando i grandi e i prelati a prendervi parte, e ordinando che si procedesse alla elezione dei deputati.

I rappresentanti delle province occupate dai francesi e quelli delle colonie d’America e d’Asia dovevano essere scelti fra i cittadini originari da quelle regioni che si trovassero allora a Cadice; e gli antichi tre “bracci” in cui si erano divise le vecchie Cortes dovevano ora riunirsi in due sole Camere, una “popolare” e l’altra di “dignità”.

Dopo un ulteriore rinvio della convocazione, già fissata dalla Giunta per il 10 maggio 1810, su iniziativa di un gruppo di deputati già eletti la reggenza dispose che le Cortes si riunissero nell’agosto; contrariamente alla disposizione precedente della Giunta si decise che i deputati avrebbero formato una sola Camera; e le elezioni furono effettuate, benché col metodo della elezione indiretta, su base assai larga, conferendosi la qualità di eleggibile a tutti gli elettori nativi della provincia, e ammettendosi all’elettorato tutti i maggiori di 25 anni.

Si elesse un deputato per ogni 50.000 abitanti, e alle province invase e a quelle d’America e d’Asia toccarono rispettivamente 23 e 30 deputati. Il 24 agosto ebbe luogo nella chiesa maggiore della città la solenne inaugurazione dei lavori, che proseguirono poi nell’antico teatro cittadino.

I primi materiali per la nuova Costituzione furono presentati alle Cortes il 18 agosto 1811, e la discussione relativa ebbe termine il 26 dicembre successivo. Il testo venne approvato il 23 gennaio 1812, e, dopo essere stato firmato, il 18 marzo, da 184 deputati, venne solennemente giurato e promulgato il 18 e 19 marzo, fra grandi manifestazioni di giubilo della popolazione, indifferente al bombardamento degli assediami francesi.

Divisa ih 384 articoli, la Costituzione era il risultato della prevalenza del partito dei liberaler (fu allora che il termine assunse il significato politico che conserverà in seguito) su quello dei serviles, avversari delle riforme: i due partiti avevano infatti dominato i lavori delle Cortes, accanto al partito americano, composto dei rappresentanti dei territori d’oltre oceano.

La Costituzione consacrava solennemente, all’art. 3, il principio che la sovranità risiede nella nazione, rappresentata dalle Cortes, e proclamava parte integrante della nazione anche le antiche colonie d’America, pur ammettendo i negri alla cittadinanza solo a certe condizioni.

Per il resto, il suo contenuto può essere così riassunto: «invece della Camera Alta si creò un Consiglio di Stato di 40 membri inamovibili, di cui 4 erano rappresentanti della nobiltà e 4 del clero, e gli altri di nomina regia. Le Cortes dovevano riunirsi ogni anno nella Capitale del regno, con legislature trimestrali: il mandato dei deputati aveva la durata di un biennio.

Si eleggeva un deputato ogni 70.000 abitanti, col metodo indiretto, esigendosi per l’elezione l’età di 25 anni, la cittadinanza spagnola, e la nascita o residenza per sette anni nella provincia da rappresentare. I poteri dei deputati erano ampi, ma essi non potevano modificare la costituzione senza mandato dei propri elettori; in compenso le Cortes potevano ratificare i trattati di alleanza, commercio, sussidio, l’ordinamento dell’esercito, del pubblico insegnamento e quello della successione della Corona.

Il re poteva rifiutare la sanzione di un progetto di legge sino a tre. volte, ma alla terza la legge passava senza la sanzione del re… L’art. 12 dichiarava che la religione cattolica apostolica romana, la sola vera, era quella professata dalla nazione, ad esclusione di ogni altra… Quanto al sovrano, la sua persona fu dichiarata irresponsabile, sacra e inviolabile: tuttavia egli doveva dar conto dei suoi atti alle Cortes, con divieto di sospendere la riunione di queste, di scioglierle o di ostacolarne i dibattiti, di attentare alla sicurezza individuale o di fare di propria autorità alleanze e trattati, ovvero di assentarsi dalla nazione, contrarre matrimonio ecc…

Le Cortes si riservarono il diritto di votare le imposte; furono creati sette ministeri per le funzioni del potere esecutivo; il servizio militare fu dichiarato obbligatorio; oltre alla tortura fu abolita la confisca dei beni; nessun cittadino spagnolo poteva essere arrestato se non dietro mandato giudiziario, e si doveva dare avviso dell’arresto entro le 24 ore. Si ordinava di stabilire scuole in tutti i villaggi, università, e una Direzione generale che sovraintendesse all’insegnamento…; finalmente, il titolo io concedeva il diritto di petizione, e si disponeva che per otto anni non si facesse modifica alcuna nella Costituzione » (cfr. Enciclopedia universal ilustrada, cit. qui sotto).

Il largo contenuto liberale e democratico della Costituzione spagnola del 1812 spiega il significato europeo che essa assunse tra il secondo e il terzo decennio del secolo xix, anche se sanzionò una irriducibile frattura tra il settore progressista e quello conservatore della vita politica spagnola, e contribuì non poco a radicalizzarne i termini della lotta politica per tutto il periodo successivo.

Si dà qui di seguito, con qualche rettifica, una scelta di alcuni dei principali articoli, tratta da E. Anchieri, Antologia storico-diplomatica. Raccolta ordinata di documenti diplomatici, politici, memorialistici, di trattati e convenzioni dal 1815 al 1940, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1941, pp. 21–23, che a sua volta riproduce il testo della traduzione italiana della Costituzione politica della Monarchia spagnola, Roma, 1814. Sulle vicende e il contenuto della costituzione cfr. la voce Cadiz (Cortes de), in Enciclopedia universal Ilustrada europeo-americana, vol. X, pp. 335 sgg., dalla quale in buona parte derivano i dati riferiti in questa nota. Per l’influenza della Costituzione di Spagna in Italia cfr. G. Spini, Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820–21, Roma, Perrella, 1950.

Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della Società.

Le Corti generali straordinarie della Nazione Spagnuola, essendo persuase dopo lungo esame e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia, accompagnate da opportune provvidenze e precauzioni, le quali ne assicurino in maniera stabile e permanente l’intiera osservanza, potranno dare esse sole il bramato compimento alla gloria, alla prosperità ed al bene di tutta la Nazione; decretano la seguente Costituzione politica per il buon governo e la retta amministrazione dello Stato.

Art. 1. — La Nazione Spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisferi.

Art. 2. — La Nazione Spagnuola è libera ed indipendente; e non è né può esser patrimonio di veruna famiglia né persona.

Art. 3. — La Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione ed in conseguenza ad essa sola appartiene il diritto di stabilire le proprie sue leggi fondamentali…

Art. 12. — La Religione della Nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La Nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l’esercizio di qualunque altra Religione…

Art. 38. — Nei Congressi Parrocchiali per ogni dugento famiglie, o Capi di Casa, si nominerà un elettore Parrocchiale…

Art. 41. — Il Congresso Parrocchiale eleggerà, a pluralità di voti, undici Compromissarii; e questi nomineranno l’elettore Parrocchiale…

Art. 47. — Riuniti i parrocchiani nella casa concistoriale, o dove siano soliti a congregarsi, anderanno tutti insieme col Presidente alla Chiesa Parrocchiale; ed in essa il Curato celebrerà con solennità la messa dello Spirito Santo, e farà un discorso adatto alle circostanze…

Art. 51. — Dopo ciò si passerà immediatamente alla nomina dei Compromissarii. Ognuno de’ Parrocchiani, avvicinatosi al tavolino della Presidenza, detterà al Segretario tanti nomi, quanti saranno i Compromissarii da eleggersi: nel qual atto, come pure in qualunque altro relativo all’elezione, niuno potrà dare il suo proprio nome sotto pena di non poter più votare…

Art. 59. — Gli Elettori parrocchiali, portatisi alla Capitale del circondario formeranno un nuovo Congresso Elettorale, per nominarvi gli Elettori, che dovranno poi congregarsi nella Capitale della Provincia a fine di eleggere i Deputati per le Corti…

Art. 149. — Se per la terza volta nelle Corti del seguente anno si proponesse, ammettesse ed approvasse lo stesso progetto di legge, basterà questo terzo atto, perché si tenga la legge per sanzionata dal Re; il quale difatti, presentata che gli sia, la sanzionerà col formolario espresso nell’articolo 143…

Art. 172. — Le restrizioni dell’autorità del Re sono le seguenti:

  1. Non può il Re impedire sotto verun pretesto la riunione delle Corti nei tempi assegnati dalla Costituzione; né scioglierle, né sospenderle, né in maniera alcuna disturbarne le sessioni o deliberazioni. Chiunque gli desse aiuto o consiglio per qualsiasi di coteste operazioni, sarà dichiarato traditore e perseguitato come tale.
    2. Non può il Re uscire dal Regno senza il consenso delle Corti, ed in caso di farlo, s’intenderà che abbia rinunziata la Corona.
    3. Non può il Re alienare, né cedere, né rinunziare, né trasferire per verun conto ad altra persona la sua autorità reale, né veruna delle sue prerogative. Se volesse per qualunque motivo rinunziare il trono al suo immediato Successore, non potrà farlo senza cognizione delle Corti…
    5. Non può similmente senza il consenso delle Corti obbligarsi a dar sussidi a veruna Potenza straniera…
    8. Non può il Re né direttamente né indirettamente imporre contribuzioni, né chieder doni o pagamenti per verun oggetto né titolo: il decretare tali cose è proprio delle Corti…
    12. Il Re, prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Corti per ottenerne il consenso: e nel caso che sposi senza consenso s’intenderà che abbia rinunziato la Corona.
    13. Il Re, nella sua esaltazione al trono, o nell’assumere, dopo la minor età, il governo del Regno, presterà giuramento innanzi alle Corti sotto la formola seguente:
    N. (Qui va il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia spagnuola, Re della Spagna, giuro nel nome di Dio, e sopra i Santi Vangeli: che difenderò e conserverò la Religione Cattolica, Apostolica, Romana senza permetterne verun’altra nel Regno; che osserverò e farò osservare la Costituzione politica, e le leggi della Monarchia spagnuola, avendo sempre la mira in tutte le mie operazioni al bene e vantaggio di essa; che non alienerò né cederò, né smembrerò veruna parte del Regno; che non esigerò mai né frutti, né denaro, né verun’altra cosa, se non ciò che le Corti avessero decretato; che non toglierò mai a nessuno la proprietà, e rispetterò sopra ogni altra cosa la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo. Se io operassi contro il mio giuramento o contro qualunque articolo di esso, non dovrò essere ubbidito; ed ogni operazione, con cui vi contravvenissi, sarà nulla e di nessun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti e mi protegga, ed altrimenti, me ne domandi conto.

Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età conteporanea, Loescher, Torino, 1966.

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Mario Mancini

Laureatosi in storia a Firenze nel 1977, è entrato nell’editoria dopo essersi imbattuto in un computer Mac nel 1984. Pensò: Apple cambierà tutto. Così è stato.