Il rinnovamento della Triplice
Le difficoltà insorte nel 1885 nelle, relazioni russo-tedesche in seguito alla, tensione tra Austria e Russia per la questione rumena, e il divampare in Francia della campagna boulangista per la “rivincita”, crearono una piattaforma più favorevole per la diplomazia italiana nelle trattative per il rinnovo della Triplice. I primi contatti italo-tedeschi a tal fine ebbero luogo nell’ottobre 1886.
Successivamente il ministro degli esteri italiano conte di Robilant (l’ex-ambasciatore a Vienna nel 1882) fece presentare a Berlino un progetto in cui si includeva l’impegno che, qualora non fosse possibile mantenere lo status quo nelle regioni periferiche dell’impero ottomano, Austria e Italia non avrebbero proceduto ad occupazioni territoriali senza accordarsi per un ragionevole compenso all’altra parte; e inoltre si prevedevano garanzie per. l’Italia nell’eventualità di tentativi di espansione francese nell’Africa del Nord.
Durante le trattative che ne seguirono, il governo tedesco insistette vivamente presso quello austriaco, assai riluttante per l’accettazione delle richieste italiane; mentre Vienna cercava di ottenere un impegno italiano ad appoggiare l’Austria se questa subisse un attacco non provocato da parte della. Russia. Come via d’uscita il Robilant propose la stipulazione di due diversi trattati, tra Italia e Germania e Italia è Austria, evitando così a questa di assumere impegni; che riluttava ad accettare.
Il governo austriaco accettò il progetto di un separato trattato con l’Italia contenente la reciproca garanzia di compensi estesa a tutte le modificazioni che investissero anche le regioni balcaniche. In tal modo il 20 febbraio vennero firmati a Berlino tre trattati: il primo rinnovava per cinque anni quello del 1882; il secondo, tra Italia e Austria, conteneva l’impegno delle due potenze circa i compensi relativi a eventuali ingrandimenti nei Balcani; il terzo, tra Italia e Germania, conteneva la clausola relativa ai Balcani, ma senza la parte relativa alle occupazioni e ai compensi, mentre vi si aggiungeva la garanzia di appoggio tedesco all’Italia in caso di guerra alla Francia per l’Africa settentrionale, e inoltre la promessa che in caso di guerra antifrancese la Germania avrebbe appoggiato le richieste italiane di garanzie territoriali.
Seguiva un protocollo che ribadiva il carattere unitario dei tre accordi. Inoltre, il governo italiano concluse un accordo con l’Inghilterra che alla garanzia tedesca univa quella marittima inglese per la tutela dello status quo nel Mediterraneo e in Oriente (12 febbraio): a tale accordò aderì poi l’Austria (24 marzo). Finalità analoghe, per quanto riguardava il Mediterraneo e l’Africa del Nord, ebbe poi il trattato concluso dall’Italia con la Spagna (4 maggio 1887), al quale pure l’Austria diede la propria adesione.
Nel 1888 seguiva una convenzione militare italo-tedesca e un accordo tra l’Italia e la Romania, già alleata delle potenze centrali. Com’è noto, i tre trattati del 1887 furono fusi in uno in occasione del rinnovo della Triplice firmato il 6 maggio 1891. Nel nuovo testo del trattato l’art. 2 del trattato italo-austriaco del 1887 divenne l’art. VII, sul quale doveva imperniarsi la questione dell’atteggiamento italiano allo scoppio della prima guerra mondiale.
Si dà qui di seguito il testo dei trattati del 20 febbraio 1887, con il relativo protocollo, e inoltre quello delle note scambiate tra il governo italiano e quello inglese il 12 febbraio 1887. Cfr. i testi in Pribram, op. cit., pp. 58-65, 50-3; Volpe, L’Italia nella Triplice Alleanza, cit., pp. 79-83, 89-91 da cui riportiamo la traduzione italiana della nota britannica. Per l’inquadramento storico cfr. Salvatorelli, op. cit., p. 106 sgg.; Volpe, Italia moderna, cit., vol. 1, p. 183 sgg.
1. Secondo trattato della Triplice
Rinnovamento del trattato del 1882:
Le LL.MM. l’imperatore d’Austria, re di Boemia, ecc., e re apostolico di Ungheria, l’imperatore di Germania, re di Prussia, e il re d’Italia, animati dal desiderio di mantenere i legami stabiliti fra i loro Stati e i loro governi con il trattato concluso a Vienna il 20 maggio 1882, hanno deciso di prolungarne la durata per mezzo di un trattato addizionale ed hanno, a questo fine, nominati loro plenipotenziari… (omissis), i quali, muniti di pieni poteri, che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. I. — Il trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882 fra le potenze firmatarie del presente trattato addizionale è confermato e conservato in vigore in tutta la sua estensione fino al 30 maggio 1892.
Art. II. — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino entro il termine di quindici giorni, o prima se è possibile.
Trattato separato fra l’Austria-Ungheria e l’Italia:
Le LL. MM. l’imperatore d’Austria, re di Boemia, ecc., e re apostolico d’Ungheria, e il re d’Italia, ritenendo opportuno di dare qualche sviluppo al trattato di alleanza firmato a Vienna il 20 maggio 1882, il cui prolungamento è stato stipulato oggi con un atto addizionale, hanno deciso di concludere un trattato separato che tenga sempre miglior conto degli interessi reciproci dei loro Stati e dei loro governi, ed hanno a questo fine nominati loro plenipotenziari… (omissis), i quali, muniti di pieni poteri trovati in -buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. I. — Le alte parti contraenti, non mirando che al mantenimento, per quanto possibile, della status quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire ogni modificazione territoriale che rechi danno all’una o all’altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno tutte le informazioni atte ad illuminarsi reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle di altre potenze.
Tuttavia, nel caso che, in conseguenza degli avvenimenti, il mantenimento dello status quo nelle regioni dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell’Adriatico e nel Mar Egeo divenisse impossibile, e che, sia in conseguenza dell’azione di una terza potenza, sia altrimenti, l’Austria-Ungheria o l’Italia si vedessero nella necessità di modificarlo con un’occupazione temporanea o permanente da parte loro, quest’occupazione non avrà luogo che dopo un previo accordo fra le due potenze predette, fondato sul principio di un compenso reciproco per ogni vantaggio territoriale o d’altra natura che ciascuna di esse ottenesse in più dello status quo attuale, e tale che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate delle due parti.
Art. II. — Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.
Art. III. — Il presente trattato entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e lo resterà fino al 30 maggio 1892.
Art. IV. — Le ratifiche saranno scambiate a Berlino nel termine di quindici giorni o prima se è possibile.
Trattato separato fra la Germania e l’Italia:
Le LL.MM. il re d’Italia e l’imperatore di Germania, re di Prussia, volendo, in uno spirito di buona intesa reciproca, stringere ancor più i legami già stabiliti tra i loro Stati e i loro governi con il trattato d’alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882, e il cui prolungamento è stato firmato oggi, hanno deciso di stipulare un trattato separato che risponda sempre meglio alle circostanze presenti, e hanno, a questo fine, nominati loro plenipotenziari… (omissis) i quali, muniti di pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:
Art. I. — Le alte parti contraenti, non mirando che al mantenimento, per quanto possibile, dello status quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire, sulle coste e isole ottomane nel mare Adriatico e nel mar Egeo, ogni modificazione territoriale che rechi danno all’una o all’altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a questo fine tutte le informazioni atte ad illuminarsi reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle di altre potenze.
Art. II. — Le stipulazioni dell’articolo I non si applicano in alcun modo alla questione egiziana, riguardo alla quale le alte parti contraenti conservano rispettivamente la loro libertà d’azione, avuto riguardo ai princìpi sui quali riposano il presente trattato e quello del 20 maggio 1882.
Art. III. — Se accadesse che la Francia facesse atto di estendere la sua occupazione o il suo protettorato o la sua sovranità, in una forma qualsiasi, sui territori nord-africani, sia del vilayet di Tripoli, sia dell’impero marocchino, e che in conseguenza di questo fatto l’Italia credesse di dovere, per salvaguardare la Sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa Stessa un’azione sui detti territori nord-africani, oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme, lo stato di guerra che ne seguirebbe fra la Francia e l’Italia costituirebbe ipso facto, a domanda dell’Italia è a carico comune dei due alleati il casus foederis con tutti gli effetti previsti dagli articoli II e V dei suddetto trattato del 20 maggio 1882, come se una simile eventualità vi fosse espressamente considerata.
Art. IV. — Se le sorti di ogni guerra intrapresa in comune contro la Francia inducessero l’Italia a cercare garanzie territoriali nei riguardi della Francia per la sicurezza delle frontiere del regno e della sua posizione marittima, come anche in vista della stabilità della pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo e, all’occorrenza è in una misura compatibile cori le circostanze, si adopererà a facilitare i mezzi per raggiungere un tale scopo.
Art. V. — Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.
Art. VI. — Il presente trattato entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche, e lo resterà fino al 30 maggio 1892.
Protocollo comune ai tre trattati:
sottoscritti hanno proceduto alla firma di un trattato addizionale che prolunga la durata del trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882.
Nel tempo stesso sono stati firmati un trattato separato fra l’Austria-Ungheria e l’Italia ed un trattato separato fra la Germania e l’Italia. Questi due ultimi atti, benché distinti, rispondono tuttavia allo spirito generale dell’accordo precitato del 1882, poiché oggi come allora le tre monarchie mirano essenzialmente al mantenimento della pace.
La simultaneità delle firme apposte ai trattati in data di oggi dimostra questa intesa d’insieme fra i rispettivi governi, e i sottoscritti si compiacciono di constatarlo firmando il presente ed unico processo verbale.
Fatto a Berlino il 20 febbraio 1887.
2. Scambio di note anglo-italiano
Londra, 12 febbraio 1887
Nota italiana
sottoscritto ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S.M. il re d’Italia, ha ricevuto dal suo governo l’ordine di portare a conoscenza di S.E. il marchese di Salisbury, principale — segretario di Stato di S.M. britannica per gli affari esteri, quanto segue:
Il governo di S.M. il re, animato dal desiderio di stabilire con quello di S.M. la Regina un’intesa su diverse questioni concernenti i loro interessi, è d’avviso che questo scopo potrebbe essere raggiunto con l’adozione delle basi seguenti:
Si manterrà per quanto è possibile lo status quo nel Mediterraneo come nell’Adriatico, nel mar Egeo e nel mar Nero. Si avrà cura perciò di sorvegliare e all’occorrenza impedire ogni mutamento che, sotto forma di annessione, occupazione, protettorato o in ogni altra maniera qualunque, alterasse la situazione attuale a detrimento delle due potenze.
Se il mantenimento dello status quo diviene impossibile, si farà in modo che non si produca una modificazione qualsiasi se non in seguito ad un preventivo accordo tra le due potenze.
III) L’Italia è pronta ad appoggiare l’opera della Gran Bretagna in Egitto. La Gran Bretagna a sua volta è disposta ad appoggiare, in caso di invasione da parte di una terza potenza, l’azione dell’Italia su ogni altro punto qualunque del litorale nord dell’Africa, e specialmente nella Tripolitania e nella Cirenaica.
IV) In generale e per quanto le circostanze lo comporteranno, l’Italia e l’Inghilterra si promettono mutuo appoggio nel Mediterraneo per ogni contesa che sorgesse fra l’una di esse e una terza potenza.
II) Nota britannica
La dichiarazione di politica italiana contenuta nel dispaccio di V.E. del 12 febbraio è stata accolta con grande soddisfazione dal governo di S.M. in quanto gli permette di ricambiare cordialmente i sentimenti amichevoli del conte di Robilant e di esprimere il suo stesso desiderio di cooperare in generale con il governo italiano in questioni di comune interesse per i due paesi. Il carattere di tale cooperazione dovrà essere da essi deciso, quando se ne presentino le occasioni, in relazione con le circostanze del caso.
Nell’interesse della pace e dell’indipendenza dei territori adiacenti al Mediterraneo, il governo di S.M. desidera di agire in intimo accordo e armonia con quello italiano. Ambedue le potenze desiderano che le rive del mar Nero, dell’Egeo e dell’Adriatico, e le coste settentrionali dell’Africa rimangano nelle mani in cui ora si trovano. Qualora, in seguito a disgraziati eventi, divenga impossibile mantenere l’assoluto status quo, entrambe le potenze desiderano che non vi sia estensione di dominio da parte di alcuna altra grande potenza su alcuna parte di tali coste. Sarà serissima cura del Governo di S.M. di dare la sua migliore cooperazione, come sopra è stato espresso, al governo italiano nel mantenere questi princìpi cardinali di politica.
Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età conteporanea, Loescher, Torino, 1966.