Il manifesto antimodernista di Pio IX
L’enciclica “Quanta Cura” e il “Sillabo” (8 dicembre 1864)
L’enciclica Quanta cura venne emanata da Pio IX l’8 dicembre 1864 allo scopo di condannare esplicitamente taluni degli aspetti più caratterizzanti del mondo moderno, quali la libertà di coscienza — che si risolverebbe in «libertà della perdizione» -, la negazione dell’autorità della Rivelazione, la libertà di culto, la separazione di religione e società, «l’empio ed assurdo principio del naturalismo applicato allo Stato», cioè lo Stato aconfessionale.
Insieme con questa enciclica Pio IX pubblicò un elenco (Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores) di ottanta proposizioni condannate dalla Chiesa, indicato comunemente col nome di Sillabo (dal greco συλλαβος = raccolta). Esso è diviso nei seguenti dieci paragrafi:
1. Panteismo, naturalismo e razionalismo assoluto;
2. Razionalismo moderato;
3. Indifferentismo, latitudinarismo;
4. Socialismo, comunismo, società segrete, società bibliche, società cattolico-liberali;
5. Errori intorno alla Chiesa e ai suoi diritti;
6. Errori intorno alla società civile considerata in se stessa e nei suoi rapporti con la Chiesa;
7. Errori intorno all’etica naturale e cristiana;
8. Errori intorno al matrimonio cristiano;
9. Errori intorno al civile principato del romano pontefice;
10 Errori riguardanti l’odierno liberalismo.
In realtà, non si trattava di affermazioni nuove da parte della suprema autorità ecclesiastica: per fare un solo esempio, lo stesso Pio IX, con l’allocuzione Maxime quidem laetitia del 9 giugno 1862, aveva già elencato diverse erronee opinioni intorno alla Chiesa e ai suoi compiti nella società. Certo l’enciclica Quanta cura e il Sillabo costituivano una più precisa e completa presa di posizione della Chiesa di fronte al mondo moderno.
Per comprenderne lo spirito occorrerà rammentare che il 15 settembre di quello stesso anno era stata stipulata tra i governi di Parigi e di Torino quella Convenzione di Settembre — con la quale la Francia si impegnava a ritirare le sue truppe da Roma e l’Italia a difendere lo Stato pontificio da attacchi esterni — generalmente considerata negli ambienti pontifici come la definitiva dimostrazione dell’abbandono da parte di Napoleone III.
Se si aggiunge poi che appena qualche giorno prima dell’emanazione dell’enciclica, la Convenzione venne approvata dal Parlamento, si potrà difficilmente negare un qualche rapporto tra i due avvenimenti, anche se è senz’altro da scartare l’ipotesi (avanzata da qualche contemporaneo) che l’enciclica fosse la risposta della Chiesa alla Convenzione, dato che l’elaborazione dei due documenti pontifici fu senza dubbio assai lunga — e quindi precedente le trattative italo-francesi per la Convenzione –e, soprattutto, che la finalità cui miravano superava di molto le contingenti preoccupazioni politiche.
In Europa il Sillabo non ebbe favorevoli accoglienze neanche negli stati cattolici: in Francia se ne proibì la diffusione e due alti ecclesiastici che non avevano obbedito alle disposizioni del governo vennero denunziati, in Spagna il governo sospese la pubblicazione del Sillabo finché il Consiglio di Stato non diede parere favorevole, in Austria l’opinione pubblica si divise, ma la stampa fu generalmente ostile. In Italia il governo, inizialmente contrario, concesse l’8 febbraio che sia la Quanta cura che il Sillabo venissero diffusi, mentre le maggiori correnti politiche non mostrarono grande interesse per i due documenti pontifici e quando li discussero ne trassero motivo per ribadire la loro convinzione circa l’insanabile opposizione tra libertà e cattolicesimo e, sul piano politico, fra l’Italia risorgimentale e la Chiesa cattolica.
Qui di seguito si dà l’inizio dell’enciclica Quanta cura (da Chiesa e Stato attraverso i secoli, Milano, Vita e Pensiero, 1958, pp. 318–19) e una scelta delle 80 proposizioni del Sillabo (da Tutte le encìcliche dei Sommi Pontefici, Milano, 1940, pp. 329–42).
Sulle relazioni fra Stato e Chiesa in questo periodo cfr. S. Jacini, La crisi religiosa del Risorgimento. La politica ecclesiastica da Villafranca a Porta Pia, Bari, Laterza, 1938, G. Spadolini, L’opposizione cattolica, 4a ed., Firenze, Vallecchi, 1961 e A. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino, Einaudi, 1963. In particolare cfr. R. Mori, La questione romana (1861-1865), Firenze, Le Monnier, 1963, G. Martina, Osservazioni sulle varie redazioni del Sillabo, in Chiesa e Stato nell’Ottocento. Miscellanea in onore del p. Pirri, Padova, Antenore, 1962, pp. 419-514.
1. Enciclica “Quanta Cura”
Con quanta cura e con quanta pastorale vigilanza i Romani Pontefici, Nostri Predecessori, adempiendo l’incarico loro affidato dallo stesso Gesù Cristo Signor Nostro nella persona del beatissimo Pietro, principe degli Apostoli, non abbiano mai trascurato il dovere di pascere gli agnelli e le pecorelle, di nutrire assiduamente tutto il gregge del Signore, imbeverlo di sane dottrine, e rimuoverlo dai pascoli avvelenati, è noto e manifesto a tutti e specialmente a voi, Venerabili Fratelli.
Pertanto gli stessi Nostri Antecessori resistettero con costante fortezza alle scellerate macchinazioni degli empi, che a guisa dei flutti del mare infuriato spumano le proprie turpitudini e, promettendo libertà, essendo schiavi della corruzione, con le loro fallaci opinioni e con dannosissimi ‘scritti, si adoperano a rovesciare le fondamenta della Cattolica Religione e della società civile, a distruggere ogni virtù e ogni giustizia, a corrompere tutte le menti e tutti i cuori, a far traviare gli incauti, e specialmente la inesperta gioventù, corromperla, allacciarla negli errori, e finalmente strapparla dal seno della Chiesa cattolica.
Imperocché ben sapete, Venerabili Fratelli, che ai tempi nostri si trovano non pochi, i quali applicando allo Stato l’empio ed assurdo principio del naturalismo, osano insegnare «che la migliore costituzione dello Stato ed il progresso civile esigono assolutamente che la società umana sia costituita e governata, senza verun riguardo della religione, come se non esistesse o almeno senza fare veruna differenza tra la vera e le false religioni».
E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei Santi Padri, non dubitano di asserire: «La migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce allo Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della Cattolica Religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete». Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre quell’altra opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica e alla salute delle anime, chiamata deliramento dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cioè «la libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in ogni società ben costituita, ed essere diritto di ogni cittadino ad una totale libertà, che non può essere limitata da veruna autorità, vuoi civile, vuoi ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri, quali che siano, sia di viva voce, sia per iscritto, sia in altro modo palesemente ed in pubblico» (Enciclica Mirari vos).
E mentre queste cose temerariamente affermano, non pensano e considerano che predicano la «libertà della perdizione» (S. Agostino, Epist. 105, al 186) e che:
«se alle umane persuasioni fosse sempre lecito di disputare giammai non mancherebbero coloro che oserebbero impugnare la verità e confidare nella loquacità della sapienza umana; laddove quanto questa dannosissima vanità debba essere evitata dalla fede e dalla sapienza cristiana, si conosce dalla stessa istituzione del Nostro Signor Gesù Cristo» (S. Leone, Epist. 164 al 133, pat. 2, ed. Ball.).
E poiché rimossa la religione dalla società, e ripudiata la dottrina e l’autorità della divina Rivelazione la stessa genuina nozione della giustizia è dell’umano diritto si ottenebra o si perde e invece della giustizia e del legittimo diritto si sostituisce la forza materiale; così appare, perché alcuni, pienamente trasandati e postergati i certissimi principi della sana ragione, osino proclamare «la volontà del popolo, manifestata, come dicono, con la pubblica opinione, o in altro modo, costituire la legge suprema, prosciolta da ogni diritto umano o divino; e nell’ordine politico i fatti compiuti avere forza, appunto perché compiuti».
Ora chi non vede e pienamente capisce come l’umana società, sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, non possa certamente prefiggersi altro, fuorché lo scopo di procacciare ed aumentare ricchezze, né seguire altra legge nelle sue azioni, se non l’indomita cupidigia dell’animo di servire ai propri comodi e piaceri? Di come gli uomini di tal fatta con acre odio perseguitano le famiglie religiose, comecché altamente benemerite della Chiesa, della civiltà e della letteratura, e blaterano che esse non hanno nessuna legittima ragione di1 esistere e così fanno plauso alle ciancie degli eretici…
2. Il “Sillabo”
V. Errori sopra la Chiesa e i suoi diritti
19) La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, né ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti.
20) L’ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il permesso ed il consenso del civile governo.
26) La Chiesa non ha ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
27) I sacri ministri della Chiesa e lo stesso romano Pontefice debbonsi al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.
28) Non è lecito ai Vescovi senza il permesso del governo promulgare neppure le stesse Lettere Apostoliche.
30) La immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile.
31) Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano civili, siano criminali, devesi assolutamente sopprimere, anche non consultata o reclamante la Sede Apostolica.
32) Senza veruna violazione del gius naturale e dell’equità si può abrogare l’immunità personale, con cui i chierici sono esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi è domandata dal civile progresso massimamente in una società costituita a forma di più libero regime.
37) Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise dall’autorità del romano Pontefice.
VI. Errori intorno alla società civile considerata in se stessa e nei suoi rapporti con la Chiesa.
39) Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale che non ammette confini.
40) La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai vantaggi della umana società.
41) Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non solo il diritto, noto col nome di “exequatur”, ma eziandio il diritto “d’appellazione” che chiamano “ab abusu”.
42) Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile.
43) Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e annullare le solenni convenzioni ossia concordati intorno all’uso dei diritti, spettanti all’ecclesiastica immunità stipulati con la Sede Apostolica, e non solo senza il consenso di questa, ma nonostante eziandio le sue proteste.
44) L’autorità civile può immischiarsi nelle cose concernenti la religione e il regime spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori delle Chiese pubblicano per loro uffizio a regola delle coscienze; che anzi può decretare sopra l’amministrazione dei Santi Sacramenti e sopra le disposizioni necessarie a riceverli.
45) Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità e per siffatta guisa affidato, che non si riconosce verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri,
46) Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli studi si assoggetta alla civile autorità.
47) L’ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici istituti destinati all’insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi, non che a procurare l’educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità, dall’influenza direttrice o dall’ingerenza della Chiesa e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell’autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo.
48) Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la gioventù il quale sia preparato dalla fede cattolica e dalla potestà della Chiesa e che riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale.
49) La civile autorità può impedire che i vescovi e i popoli fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
50) L’autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i vescovi e può da loro esigere, che assumano l’amministrazione delle diocesi, prima di ricevere dalla Santa Sede l’istituzione canonica e le lettere apostoliche.
51) Anzi il governo laico ha il diritto di deporre i vescovi dall’esercizio del pastorale ministero e non è tenuto ad obbedire al Romano Pontefice nelle cose concernenti l’episcopato e l’istituzione dei vescovi.
52) Il Governo può di suo diritto commutare l’età stabilita dalla Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne e può intimare a tutte le comunità religiose di non ammetter veruno, senza il di lui permesso alla solenne professione dei voti.
53) Debbonsi abrogare le leggi, spettanti alla sicurezza dello stato delle famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile può prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l’intrapresa vita religiosa e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse comunità religiose del pari che i capitoli religiosi o i benefizi semplici anche di giuspatronato e i loro beni o redditisottoporre ed assegnare all’amministrazione e all’arbitrio della civile potestà.
54) I re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
55) Si deve separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa.
VII. Errori intorno all’etica naturale e cristiana.
56) Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
57) La scienza delle materie filosofiche e dei costumi, del pari che le leggi civili possono e debbono sottrarsi alla divina ed ecclesiastica autorità.
58) Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte nella materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve nell’accumulare e nell’accrescere per qualsiasi materia le ricchezze, non che nel contentare la voluttà.
59) Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
60) L’autorità non è altro, se non la somma del numero e delle forze materiali.
61) La fortunata ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla sanità del diritto.
62) Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del “non intervento”.
63) È lecito negare obbedienza ai legittimi principi, anzi ribellarsi a loro.
64) Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto qualunque scellerata e criminosa azione repugnante alla legge eterna non solamente non sono da condannare, ma sibbene sono lecite del tutto e degne di essere celebrate con comuni lodi, quando ciò si faccia per l’amore di patria.
IX. Errori intorno al civile principato del romano pontefice.
75) Sulla compatibilità del regno temporale con lo spirituale disputano tra di loro i figli della cristiana e cattolica chiesa.
76) L’annullamento del principato civile, che possiede la Sede Apostolica, gioverebbe notevolmente alla libertà e felicità della Chiesa.
X. Errori riguardanti il liberalismo odierno.
77) Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato escluso qualunque sia altro culto.
78) Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge essere lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
79) Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all’aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere e a propagare la peste dell’indifferentismo.
80) Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col Liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.
Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età conteporanea, Loescher, Torino, 1966.