Il governo rivoluzionario dei giacobini

L’accentramento del potere e il terrore contro i nemici del popolo (1793–94)

Mario Mancini
6 min readFeb 1, 2020

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La costituzione del 1793, approvata dalla Convenzione nazionale il 24 giugno di quell’anno e sanzionata da un voto popolare pressoché unanime, avrebbe dovuto segnare la conclusione dell’attività della Convenzione che aveva assolto il compito di dare alla Francia una nuova costituzione. Ma Robespierre e Saint-Just sostennero invece la necessità di prolungare la sua attività concentrando ogni potere nelle mani del Comitato di salute pubblica. S

Si provvide, pertanto, a costituire un governo provvisorio rivoluzionario «fino alla pace» (di cui si riporta qui appresso il decreto in 14 articoli che lo istituiva) con il compito di coordinare strettamente i servizi che provvedevano ai tre fondamentali problemi del momento: il vettovagliamento della popolazione, la guerra, l’amministrazione finanziaria.

Una successiva, minuta organizzazione di tale governo (decreto del 4 dicembre 1793) mirava ad una maggiore rapidità nell’applicazione delle leggi, ad un più stretto legame tra il potere centrale e le province attuato, secondo la tendenza accentratrice propria dei giacobini, mediante gli “agenti nazionali” destinati a sostituire le autorità amministrative locali.

Il periodo eccezionale richiedeva misure eccezionali: non bastava più colpire i “traditori”, occorreva eliminare anche gli “indifferenti” per evitare che le leggi rivoluzionarie risultassero praticamente inefficaci a rinnovare il paese per la resistenza opposta da chi avrebbe dovuto applicarle.

Le due leggi che qui si riportano — del 23 ventoso e del 22 pratile — caratterizzano efficacemente questo momento della rivoluzione francese, soprattutto la seconda con la quale si iniziò il “grande terrore”: i tribunali non potevano che assolvere o condannare a morte; gli accusati, non potendo essere assistiti da un avvocato, erano alla mercé del tribunale che decideva se ascoltare o meno i testimoni.

Questa legge, però, presentata da Couthon alla Convenzione ed appoggiata da Robespierre accentuò il dissidio non solo tra il Comitato di salute pubblica e il Comitato di sicurezza generale, ma nell’ambito dello stesso Comitato di salute pubblica dove ben presto Robespierre non poté contare che su Couthon e Saint-Just. L’indebolirsi della loro posizione politica, il rafforzarsi e il riunirsi delle opposizioni renderà possibile, dopo qualche mese, il successo della reazione termidoriana.

Il decreto di costituzione del governo rivoluzionario è tratto da A. Saitta, A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia moderna, Torino, Einaudi, 1952, pp. 116–17; il testo delle leggi del 23 ventoso e del 22 pratile dell’anno n da A. Aulard, Histoire politique de la Revolution française. Origines et développement de la Dèmocratie et de la République (1789–1804) [Storia politica della Rivoluzione francese. Orìgine e sviluppo della Democrazia e della Repubblica], Paris, 1901, pp. 365–66.

Sul governo rivoluzionario cfr. le opere generali sulla Rivoluzione già citate (Lefebvre, Godechot). Sugli aspetti economici del problema cfr. A. Mathiez, Carovita e lotte sociali sotto il Terrore, trad, it., Torino, Einaudi, 1949.

La costituzione del governo rivoluzionario (10 ottobre 1793)

La Convenzione nazionale, dopo aver ascoltato il rapporto del Comitato di Salute pubblica, decreta quanto segue:

Governo

Art. 1. — Il Governo provvisorio della Francia è rivoluzionario fino alla pace.

Art. 2. — Il Consiglio esecutivo provvisorio, i ministri, i generali, i corpi costituiti, sono posti sotto la sorveglianza del Comitato di Salute pubblica, che ne renderà conto alla Convenzione ogni otto giorni.

Art. 3. — Ogni misura di sicurezza deve esser presa dal Consiglio esecutivo provvisorio, sotto l’autorizzazione del Comitato che. ne renderà conto alla Convenzione.

Art. 4. — Le leggi rivoluzionarie devono essere eseguite rapidamente. Il Governo corrisponderà immediatamente coi distretti circa le misure di Salute pubblica.

Art. 5. — I generali in capo saranno nominati dalla Convenzione nazionale, dietro presentazione del Comitato di Salute pubblica.

Art. 6. — L’inerzia del Governo essendo la causa dei rovesci, i termini per l’esecuzione delle leggi e delle misure di Salute pubblica saranno fissi. La violazione dei termini sarà punita come un attentato alla libertà.

Vettovagliamento

Art. 7. — Il prospetto delle produzioni di grano di ogni distretto, fatto dal Comitato di Salute pubblica, sarà stampato e distribuito a tutti i membri della Convenzione, per essere messo in azione, senza indugio.

Art. 8. — Il necessario di ogni dipartimento sarà valutato per approssimazione e garantito. Il superfluo sarà soggetto alle requisizioni.

Art. 9. — Il prospetto delle produzioni della Repubblica sarà mandato ai rappresentanti del popolo, ai ministri della marina e del- l’interno, agli amministratori delle sussistenze. Essi dovranno provvedere alle requisizioni nei circondari che saranno stati loro assegnati. Parigi avrà un circondario particolare.

Art. 10. — Le requisizioni per conto dei dipartimenti sterili saranno autorizzate e regolate dal consiglio esecutivo provvisorio.

Art. 11. — Parigi sarà approvvigionata il primo marzo per un anno.

Sicurezza generale

Art. 12. — La direzione e l’impiego dell’esercito rivoluzionario saranno incessantemente regolati, in modo da reprimere i controrivoluzionari. Il Comitato di Salute pubblica ne presenterà il piano.

Art. 13. — Il Consiglio invierà guarnigioni nelle città ove saranno sorti dei movimenti controrivoluzionari. Le guarnigioni saranno pagate e mantenute dai ricchi di quelle città, fino alla pace.

Finanze

Art. 14. — Sarà creato un tribunale e un giurì di contabilità. Questo tribunale e questo giurì saranno nominati dalla Convenzione nazionale. Sarà incaricato di perseguire tutti coloro che hanno amministrato i denari pubblici dopo la Rivoluzione, e di chieder conto della loro fortuna. L’organizzazione di questo tribunale è rinviata al Comitato di legislazione.

Legge del 23 ventoso, anno II (13 marzo 1794)

Sono dichiarati traditori della patria e saranno puniti come tali quelli che saranno riconosciuti colpevoli di avere, in qualsiasi modo, favorito nella repubblica il piano di corruzione dei cittadini, la sovversione dei poteri e dello spirito pubblico, d’aver creato dell’inquietudine per impedire l’arrivo delle derrate a Parigi, d’aver dato asilo agli emigrati, quelli che avranno introdotto delle armi a Parigi al fine di assassinare il popolo e la libertà: quelli che avranno tentato di indebolire o di alterare la forma del governo repubblicano.

La Convenzione nazionale essendo investita dal popolo francese della autorità nazionale, chiunque usurpi il suo potere, chiunque attenti alla sua sicurezza o alla sua dignità, direttamente o indirettamente è nemico del popolo e sarà condannato a morte.

La resistenza al governo rivoluzionario e repubblicano di cui la Convenzione nazionale è il centro, è un attentato contro la libertà pubblica; chiunque se ne rende colpevole, chiunque tenterà, con qualsiasi atto, di avvilirla, di distruggerla o d’intralciarla, sarà condannato a morte.

Legge del 22 pratile, anno II (10 giugno 1794)

I nemici del popolo sono quelli che cercano di annientare la libertà pubblica, sia con la forza, sia con l’astuzia.

– Sono considerati nemici del popolo quelli che avranno provocato il ristabilimento della monarchia, o cercato di avvilire e dissolvere la Convenzione nazionale e il governo rivoluzionario e repubblicano di cui essa è il centro, quelli che avranno tradito la repubblica al comando delle piazzeforti o degli eserciti o in qualsiasi altra funzione militare, stabilito degli accordi con i nemici della repubblica, lavorato per far mancare gli approvvigionamenti o i servizi delle armate; quelli che avranno cercato di impedire gli approvvigionamenti di Parigi o di provocare penuria di viveri nella repubblica; quelli che avranno assecondato i progetti dei nemici della Francia, sia favorendo la fuga e l’impunità dei cospiratori e calunniando il patriottismo, sia corrompendo i mandatari del popolo, sia abusando dei principi della rivoluzione, delle leggi o delle misure del governo per mezzo di applicazioni false e perfide;

– quelli che avranno ingannato il popolo, o i rappresentanti del popolo, per indurli a dei passi contrari agli interessi della libertà;

– quelli che avranno cercato di ispirare lo scoraggiamento per favorire le azioni dei tiranni collegati contro la Repubblica;

– quelli che avranno sparso delle notizie false per dividere o turbare il popolo;

– quelli che avranno cercato di traviare l’opinione e impedire l’istruzione del popolo, depravare i costumi e corrompere la coscienza pubblica e alterare la forza e la purezza dei principii rivoluzionari e repubblicani, o di arrestarne i progressi, sia per mezzo di scritti controrivoluzionari o insidiosi, sia per mezzo di qualsiasi altra macchi- nazione;

– i fornitori di mala fede che compromettono la salute della repubblica e i dilapidatori delle sostanze pubbliche, oltre quelli compresi nelle disposizioni della legge del 7 frimaio (Questa legge prescriveva il modo di procedere contro gli imputati di malversazione nell’esigere le imposte o nella vendita dei beni appartenenti allo Stato);

– quelli che, essendo incaricati di pubbliche funzioni, ne abusano per servire i nemici della repubblica, per vessare i patrioti, per opprimere il popolo; infine tutti quelli che sono indicati nelle leggi precedenti, relative alla punizione dei cospiratori e controrivoluzionari, e quelli che, con qualsiasi mezzo, e con qualsiasi apparenza si coprano, avranno attentato alla libertà, all’unità, alla sicurezza della Repubblica, o lavorato per impedirne il consolidamento.

Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età moderna, Loescher, Torino, 1966.

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Mario Mancini
Mario Mancini

Written by Mario Mancini

Laureatosi in storia a Firenze nel 1977, è entrato nell’editoria dopo essersi imbattuto in un computer Mac nel 1984. Pensò: Apple cambierà tutto. Così è stato.

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