Il Bill of Rights

Verso lo Stato di diritto (1689)

Mario Mancini
7 min readJan 4, 2020

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Questa incisione mostra Guglielmo d’Orange la moglie Maria che accettano nel 1689, insieme alla corona del Regno d’Inghilterra, l Bill of Rights elaborato dalla Camera dei Lord e dei Comuni.

È una dichiarazione “degli antichi diritti e libertà” del popolo inglese elaborata dai Lords e dai Comuni ed accettata da Guglielmo d’Orange e dalla moglie Maria nel febbraio 1689 all’atto di salire sul trono occupato fino a qualche mese prima da Giacomo II Stuart. Vi sono indicati gli atti incostituzionali compiuti dai sovrani inglesi precedentemente, quali la sospensione delle leggi, l’esazione di denaro, il mantenimento di un’armata in tempo di pace senza il consenso del Parlamento. E, nel contempo, sono richiamate in vigore tutte le libertà riconosciute, a partire dalla Magna Charta, mentre si auspica una più frequente convocazione del Parlamento «per rimediare a tutti i torti, e per il miglioramento, il rafforzamento, la difesa delle leggi».

Il particolare rapporto tra monarchia inglese e Parlamento venne così definitivamente fissato da quest’atto: la proclamazione di Guglielmo e Maria a sovrani d’Inghilterra fu subordinata all’accettazione di tutte le prerogative di cui godeva il Parlamento inglese.

Il testo integrale, in inglese, è nelle Quellen zur neuren Geschichte, Die englischen Freiheitsrechte des 17° Jahrhunderts [I diritti inglesi di libertà del XVII secolo], Bern, 1962, pp. 25-32. La traduzione qui riprodotta è tratta da Le carte dei diritti, a cura di F. Battaglia, Firenze, 1946, pp. 25-31.

Sul periodo cfr. G. M. Trevelyan, England under the Stuarts [L’Inghilterra sotto gli Stuarts] cit. e, in particolare, The English Revolution, 1688- 1689 [La Rivoluzione inglese 1688-1689], London, 1938, dello stesso autore.

Bill of rights

1. — Atteso che riuniti a Westminster, i Lords spirituali e temporali e i Comuni rappresentanti legalmente, pienamente e liberamente tutte le classi del popolo di questo regno, hanno fatto il 30 febbraio dell’anno di N. S. 1688, in presenza delle Loro Maestà, allora designanti e conosciuti sotto i nomi di Guglielmo e Maria principi e principessa d’Orange, una dichiarazione scritta, nei termini seguenti:

[Segue l’enumerazione di dodici torti del Parlamento contro il governo dell’ultimo re Giacomo II, la riparazione dei quali è quasi testualmente rilevata sotto i numeri da i a 4 e da 6 a 13 qui appresso].

(12) …Considerando che, l’abdicazione dell’ex re Giacomo II avendo reso il trono vacante, Sua Altezza il principe d’Orange, (del quale è piaciuto a Dio Potente fare il glorioso strumento che doveva liberare questo regno dal papismo e dal potere arbitrario) ha fatto, per consiglio dei Lords spirituali e temporali e di parecchie persone notabili dei Comuni, indirizzare lettere ai Lords spirituali e temporali protestanti, ed altre lettere alle differenti contee, città, università, borghi e ai cinque porti, perché essi scelgano degli individui capaci di rappresentarli nel Parlamento che doveva essere riunito e aver sede a Westminster il 22° giorno di gennaio 1688, ai fini di avvisare che la religione, le leggi e la libertà non possano più d’ora in avanti essere in pericolo di essere fatte cadere; che in virtù delle dette -lettere le elezioni sono state fatte.

In queste circostanze i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, oggi riuniti in virtù delle loro lettere ed elezioni, costituendo insieme la rappresentanza piena e libera della Nazione, e considerando gravemente i mezzi migliori per raggiungere lo scopo suddetto, dichiarano anzitutto (come i loro antenati hanno sempre fatto in casi simili), per assicurare i loro antichi diritti e libertà:

1. Che il preteso potere dell’autorità reale di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

2. Che il preteso potere regio di dispensare dalle leggi o dall’esecuzione delle leggi, come è stato usurpato ed esercitato per il passato, è illegale.

3. Che la commissione che ha eretto l’ex corte dei commissari per le cause ecclesiastiche, e tutte le altre commissioni e corti della stessa natura, sono illegali e perniciose.

4. Che una esazione di denaro per la corona o al suo uso, sotto pretesto di prerogativa, senza il consenso del Parlamento, per un tempo più lungo o in una maniera diversa da quella che è o sarà consentita dal Parlamento, è illegale.

5. Che è un diritto dei sudditi presentare delle petizioni al re, e che gli imprigionamenti e processi a causa di queste petizioni, sono illegali.

6. Che la leva o il mantenimento di un’armata nel regno, in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento, è contrario alla legge.

7. Che i sudditi protestanti possono avere per loro difesa delle armi conformi alla loro condizione e permesse dalla legge.

8. Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere.

9. Che la libertà di parola, di discussione o di procedura in seno al Parlamento, non può essere intralciata o messa in discussione in nessuna corte od altro luogo fuor che il Parlamento stesso.

10. Che non si possono esigere cauzioni, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

11. Che la lista dei giurati scelti deve essere stesa in buona e dovuta forma ed essere notificata; che i giurati i quali, nei processi di alto tradimento, decidono sulla sorte delle persone, devono essere dei liberi proprietari.

12. Che i condoni e le promesse di ammende e confische, fatte a persone particolari, prima che si sia raggiunta la convinzione del delitto, sono illegali e nulle.

13. Che infine, per rimediare a tutti i torti, e per il miglioramento, il rafforzamento, la difesa delle leggi, il Parlamento dovrà essere frequentemente riunito.

Ed essi richiedono e reclamano con insistenza tutte le cose suddette come loro diritti e libertà incontestabili; ed anche che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, avendo nociuto al popolo in uno dei punti suddetti, possa in nessuna maniera servire, in avvenire, da precedente o da esempio.

Essendo particolarmente incoraggiati dalla dichiarazione di S.A. il Principe d’Orange, a fare questo reclamo dei loro diritti, considerato come il solo mezzo per ottenere completo riconoscimento e garanzia.

Fiduciosi che Sua Altezza il Principe d’Orange perfezionerà l’opera di liberazione già da lui tanto avanzata e li preserverà ancora da ogni violazione dei loro diritti, che essi hanno sopra affermato, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai loro diritti e libertà.

II. — I detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, riuniti a Westminster fissano che Guglielmo e Maria, principe e principessa d’Orange, sono e sono dichiarati re e regina d’Inghilterra, di Francia, d’Irlanda e dei territori dipendenti…

[Seguono disposizioni che regolano l’ordine di successione al trono].

III. — [Soppressione e sostituzione con due nuove formule degli antichi giuramenti di fedeltà e di supremazia].

IV — [Accettazione da parte delle Loro Maestà della corona e dignità reale].

V — È piaciuto alle Loro Maestà che i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, che formano le due Camere del Parlamento, continuino ad essere e stabiliscano congiuntamente alle Loro Maestà reali, un regolamento per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà di questo regno, affinché in avvenire né gli uni né gli altri possano essere di nuovo in pericolo di venire distrutti; al che i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto conformemente.

VI — Presentemente e come conseguenza di ciò che precede, i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni riuniti in Parlamento per ratificare, confermare e fondare la detta dichiarazione, e gli articoli, clausole e punti contenutivi, per virtù di una legge del Parlamento in forma dovuta, supplicano che sia dichiarato e fissato che tutti e ciascuno dei diritti e libertà affermati e reclamati nella detta dichiarazione sono i veri, antichi e incontestabili diritti e libertà del popolo di questo regno, e saranno considerati, riconosciuti, consacrati, creduti e considerati come tali; che tutti e ciascuno degli articoli suddetti saranno formalmente e strettamente tenuti e osservati così come sono espressi nella detta dichiarazione; infine che tutti gli ufficiali e ministri serviranno in perpetuo le loro Maestà e i loro successori conformemente a questa dichiarazione.

VII — [Riconoscimento dei diritti legittimi di Guglielmo e di Maria alla corona d’Inghilterra].

VIII. — [Fissazione dell’ordine di successione al trono; del superstite degli eredi diretti di Maria, o, in mancanza di questi, di Anna, o, in mancanza di questi ultimi, di Guglielmo].

IX — [Esclusione eventuale dal trono di tutti i membri della famiglia reale che professassero, essi o i loro congiunti, la religione papista].

X — [Obbligazione imposta ad ogni persona chiamata alla successione del trono di pronunciare ad alta voce, il giorno dell’incoronamento, la dichiarazione ricordata nello statuto del 30° anno del regno di Carlo II, intitolata «Atto di preservamento della persona e del governo del re», che colpisce i papisti dell’incapacità di sedere nelle due Camere del Parlamento].

XI — Le quali cose è piaciuto alle Loro Maestà vedere tutte dichiarate, stabilite e sanzionate dall’autorità di questo presente Parlamento, affinché esse siano e restino in perpetuo leggi di questo regno. Esse sono, in conseguenza, dichiarate, stabilite e sanzionate dalle loro Maestà, con e dopo l’avviso e consenso dei Lords spirituali e temporali e dei Comuni riuniti in Parlamento, e dall’autorità di quelli.

XII — Che sia inoltre, dichiarato e fissato con un atto dell’autorità suddetta che a partire della presente sessione del Parlamento, non sarà concessa alcuna dispensa di «non obstante» in quanto alla soggezione agli statuti o a qualcuna delle loro disposizioni: e che queste dispense saranno considerate come nulle e di nessun effetto, a meno che non siano accordate dallo statuto stesso o che i progetti di leggi trasmessi nella presente sessione del Parlamento non vi abbiano provveduto specialmente.

XIII — È anche stabilito che nessuna Carta, concessione o dispensa, accordata prima del 23 ottobre dell’anno N. S. 1689, sarà annullata o infirmata col presente atto, ma avranno e conserveranno la forza e il valore di diritto che avevano prima, e non un altro, come se il presente atto non fosse stato fatto.

Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età moderna, Loescher, Torino, 1966.

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Mario Mancini
Mario Mancini

Written by Mario Mancini

Laureatosi in storia a Firenze nel 1977, è entrato nell’editoria dopo essersi imbattuto in un computer Mac nel 1984. Pensò: Apple cambierà tutto. Così è stato.

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