Dichiarazione dei diritti dell’uomo del cittadino del 1791
Oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che precede la Costituzione francese del 1791, fu discussa nelle prime settimane dell’agosto 1789 ed approvata il 26 di quel mese. I principi sui quali essa si basa richiamano la Dichiarazione americana del 1776, come durante la discussione fu messo in rilievo sia da parte dei membri dell’Assemblea costituente favorevoli all’inserimento nel testo costituzionale della Dichiarazione stessa sia da parte di quelli che vi erano contrari e che motivavano tale loro opinione proprio con la radicale diversità di condizioni esistente fra il continente americano e la vecchia Europa.
Vi troviamo energicamente affermati i fondamentali diritti dei cittadini, la loro uguaglianza di fronte alla legge, «la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni», anche in campo religioso, il diritto alla proprietà «inviolabile e sacro».
La Costituzione del 3 settembre 1791, approvata al termine del mandato dell’Assemblea costituente, avrebbe dovuto ispirarsi alla Dichiarazione e tradurne le aspirazioni in altrettanti articoli, ma in realtà fra i due documenti c’è una notevole diversità, determinata dalla mutata situazione politica francese.
Su due problemi fondamentali basterà soffermarsi: nonostante le affermazioni circa l’uguaglianza di tutti gli uomini «che nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti» (secondo il primo articolo della Dichiarazione dell’89) la schiavitù e la tratta dei negri non furono abolite. La distinzione, poi, dei cittadini in attivi (ossia forniti dei diritti elettorali) e passivi (che non fruivano di tali diritti) veniva a costituire un elettorato scelto unicamente con il criterio censitario.
Cittadini passivi erano, infatti, i domestici e coloro che non pagavano un contributo pari a tre giornate di lavoro. Un criterio egualmente conservatore colpiva poi anche i cittadini attivi sia per il sistema di elezione di doppio grado sia per il censo richiesto per i deputati: un marco d’argento e il possesso di una proprietà fondiaria. Insomma su 26 milioni di francesi godevano dei diritti elettorali poco più di 4 milioni.
Secondo il Titolo VII, Della revisione dei decreti costituzionali, la Costituzione del 1791 non avrebbe dovuto essere modificata per tre legislature consecutive. Invece il io agosto 1792 fu annullata con la convocazione di una Convenzione nazionale eletta con un sistema assai diverso da quello previsto nella Costituzione da noi esaminata.
Diamo qui di seguito la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e il preambolo e il titolo I (Disposizioni fondamentali garantite dalla costituizione) della Costituzione del 1791, tratte da A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia moderna, Torino, Einaudi, 1952, pp. 66–69.
Per un inquadramento generale cfr. G. Lefebvre, La rivoluzione francese trad, it., Torino, Einaudi, 1958, e J. Godechot, La grande nazione, trad, it., Bari, Laterza, 1962.
Costituzione del 3 settembre 1791
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1. — Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2. — Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3. — Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4. — La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5. — La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6. — La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7. — Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8. — La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9. — Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10. — Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11. — La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12. — La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13. — Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Art. 14. — Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.
Art. 15. — La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.
Art. 16. — Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.
Art. 17. — La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
Costituzione Francese
L’Assemblea Nazionale, volendo stabilire la Costituzione Francese sui principi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni d’ordine, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità d’alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi son più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri. La Legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.
Titolo I — Disposizioni fondamentali garantite dalla costituzione
La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: i) Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e agli impieghi, senza altra distinzione che quelle delle virtù e delle capacità; 2) Che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti fra tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze; 3) Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone.
La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: — La libertà a ogni uomo d’andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato, né detenuto, se non secondo le forme determinate dalla Costituzione; — La libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottomessi ad alcuna censura o ispezione prima della pubblicazione, e di esercitare il culto religioso al quale aderisce; — La libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, sottoponendosi alle leggi della polizia; — La libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.
Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l’esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.
La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, 0 la giusta e previa indennità di quelle delle quali la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. — I beni destinati alle spese del culto e a tutti i servizi d’utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono sempre a sua disposizione.
La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte seguendo le forme stabilite dalla Legge.
I cittadini hanno il diritto di eleggere o scegliere i ministri dei loro culti.
Sarà creato e organizzato un Istituto generale di Soccorsi pubblici, per allevare i bambini abbandonati, sollevare i poveri infermi, e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.
Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti gradualmente, in una proporzione combinata con la divisione del Regno.
Saranno stabilite delle feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, mantenere la fraternità fra i cittadini, e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle Leggi. — Sarà fatto un codice di leggi civili comuni a tutto il Regno.
Fonte: Rosario Romeo e Giuseppe Talamo (a cura di), Documenti storici. Antologia, vol. II L’età moderna, Loescher, Torino, 1966.